Cassazione Penale, Sentenza n. 25194/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio premeditato e porto di arma, deducendo l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. per la tardiva trasmissione, da parte del P.M., dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e del file audio di una intercettazione ambientale ritenuta decisiva. Il ricorrente sosteneva che la tardiva consegna degli atti ne avrebbe determinato la perdita di efficacia e la conseguente immediata scarcerazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 309 riguarda gli atti selezionati dal P.M. a sostegno della richiesta e non tutto il fascicolo; (ii) la mancata allegazione o trasmissione tempestiva dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporta automaticamente l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo che la difesa abbia chiesto specificamente e tempestivamente l'acquisizione impedendo il controllo di legittimità; (iii) nel caso di specie la Procura aveva messo a disposizione della difesa i file audio e i decreti erano stati acquisiti prima dell'udienza, per cui non sussisteva alcuna perdita di efficacia della misura. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
il termine per la trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1 (entro il quinto giorno)
L'obbligo di trasmissione riguarda gli atti selezionati dal P.M. a sostegno della richiesta e gli elementi a favore dell'indagato; la mancata trasmissione di atti processuali non impone automaticamente la sanzione dell'art. 309, comma 10, salvo che si tratti di atti sostanziali con valore probatorio effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento della misura
art. 291, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'art. 309 per individuare gli atti che possono accompagnare la richiesta di misura cautelare; la Corte evidenzia che non tutto il contenuto del fascicolo deve essere trasmesso al riesame, ma solo gli atti selezionati dal P.M.
artt. 268 e 269 cod. proc. pen.
Previsione della facoltà di accesso del giudice e delle parti all'archivio delle registrazioni gestito dalla Procura; da ciò discende che il deposito materiale dei file audio non sempre costituiva adempimento inderogabile entro il termine di cui all'art. 309, quando l'accesso agli stessi sia stato effettivamente garantito
Massime di principio
- La tardiva trasmissione di decreti autorizzativi o di file audio da parte del P.M. non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: rileva se gli atti omessi erano stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento della misura e se la difesa è stata privata della possibilità di controllo.
- L'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309 riguarda gli atti selezionati dal P.M. per sostenere la richiesta cautelare (e gli elementi a favore dell'indagato), non l'intero fascicolo investigativo.
- Se la difesa richiede specificamente e tempestivamente l'acquisizione di atti processuali mancanti e il giudice o la difesa non possono effettuare un efficace controllo di legittimità, l'omessa trasmissione può comportare conseguenze processuali rilevanti; quindi è strategico formulare richieste precise e tempestive in udienza o per iscritto.
- La messa a disposizione effettiva dei materiali (es. accesso ai file audio presso la Procura) attenua l'effetto della tardiva trasmissione del deposito formale: l'accesso effettivo della difesa è elemento decisivo per valutare l'eventuale inefficacia della misura.
- Il deposito di supporti multimediali da parte del P.M. è spesso attività agevolativa per consentire l'ascolto al collegio; non sempre costituisce un adempimento necessario entro termini perentori se la difesa e il giudice hanno comunque potuto consultare il materiale.
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