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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14255/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva accertato la partecipazione di più imprese a un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE, con riferimento a una gara CONSIP per servizi di supporto e assistenza tecnica connessi alla sorveglianza e audit di programmi finanziati dall’Unione europea. Il Tribunale amministrativo regionale aveva in parte accolto il ricorso dell’impresa interessata; il Consiglio di Stato, invece, aveva accolto l’appello dell’Autorità, ritenendo sussistente la responsabilità dell’impresa anche in ragione del collegamento in network con altra società del gruppo, delle condotte dei rappresentanti e di elementi indiziari, tra cui la convergenza della scontistica e la corrispondenza mail tra responsabili delle imprese. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti qualificati come difetto di potere giurisdizionale: (1) il Consiglio di Stato avrebbe svolto un sindacato gravemente insufficiente, incompatibile con tutela giurisdizionale effettiva e presunzione di innocenza; (2) avrebbe interpretato l’art. 101 TFUE in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia e omesso il rinvio pregiudiziale sulla nozione di unica entità economica; (3) avrebbe interpretato in modo erroneo l’art. 101 TFUE e l’art. 2 del Reg. UE n. 1/2003 sulla pratica concordata e sull’onere della prova, omettendo altresì il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure, pur formalmente prospettate come vizi di giurisdizione, miravano in realtà a contestare l’interpretazione e l’applicazione di norme sostanziali e processuali da parte del Consiglio di Stato, quindi errori interni alla giurisdizione e non sindacabili ex art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha ribadito che il controllo di giurisdizione si limita al difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ai casi di sentenze asseritamente abnormi, anomale o in contrasto con il diritto UE. Ha inoltre escluso che possa disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia finalizzata solo a far emergere errori non sindacabili in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    richiamato come norma sostanziale in tema di intese restrittive della concorrenza e pratica concordata; la sua supposta erronea interpretazione non è stata ritenuta motivo di giurisdizione

  • art. 2 Reg. UE n. 1/2003

    invocato dalla ricorrente in relazione alla definizione di pratica concordata e all’onere probatorio; la censura è stata qualificata come attinente al merito e non alla giurisdizione

  • art. 267 TFUE

    richiamato in relazione al rinvio pregiudiziale; la Corte ha escluso che il mancato rinvio, in questo contesto, integri vizio di giurisdizione

  • art. 111, comma 8, Cost.

    delimita il ricorso per cassazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, con esclusione del sindacato su errori in iudicando o in procedendo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    fondamento per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di denunciare errori di interpretazione o applicazione del diritto sostanziale o processuale, anche se ritenuti gravi o determinanti.
  • La violazione del diritto dell’Unione europea, incluso il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, quando la doglianza concerne l’erroneità del ragionamento decisorio e non i limiti esterni della giurisdizione.
  • Quando il giudice amministrativo esercita il sindacato di legittimità sui provvedimenti dell’AGCM, può verificare direttamente i fatti e gli aspetti tecnici, ma non sostituirsi all’Autorità nelle valutazioni discrezionali o opinabili, restando il controllo limitato alla non esorbitanza dai margini di opinabilità.
  • Le doglianze che, sotto l’etichetta del difetto di giurisdizione, mirano a ottenere una rivalutazione del merito dell’illecito anticoncorrenziale o della sufficienza della prova sono inammissibili in cassazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

Testo integrale

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