Sentenza del 31/05/2016 n. 3426 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazioni - Notifica diretta dell'atto fiscale - Relazione di notifica - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta rituale anche in assenza di una relata di notifica o di un’annotazione specifica. L’atto fiscale pervenuto all’indirizzo del destinatario deve considerarsi regolarmente consegnato a quest’ultimo. La contestazione del contribuente è quindi stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava l’asserita invalidità della notificazione, dovuta alla mancanza della relata di notifica o di una specifica annotazione, nonché alla mancata applicazione delle formalità previste dalla legge n. 890 del 1982. Il principio affermato è che, quando la notificazione postale è eseguita direttamente dall’ufficio finanziario o dal concessionario, si applicano le regole proprie della consegna dei plichi raccomandati. Le formalità della legge n. 890 del 1982 riguardano invece la notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 c.p.c.
Norme richiamate
Le formalità previste dalla legge si applicano alle notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario, non alle notificazioni postali effettuate direttamente dall’ufficio finanziario o dal concessionario.
Disciplina la notificazione a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario; non trova applicazione quando la spedizione dell’atto fiscale è effettuata direttamente dall’amministrazione o dal concessionario.
Massime di principio
- Quando un atto fiscale è spedito direttamente dall’amministrazione o dal concessionario tramite raccomandata, la validità della notifica si valuta secondo le regole della consegna dei plichi raccomandati e non secondo tutte le formalità previste per le notifiche dell’ufficiale giudiziario.
- La mancanza di una relata di notifica non comporta automaticamente l’invalidità della notificazione diretta postale.
- Se il plico risulta regolarmente pervenuto all’indirizzo del destinatario, la notificazione può considerarsi perfezionata, salvo prova concreta di irregolarità nella consegna o di mancata ricezione.
- Le formalità applicabili dipendono dal soggetto che esegue la notifica: occorre distinguere tra notificazione tramite ufficiale giudiziario e spedizione diretta da parte dell’ente impositore o del concessionario.
- Il principio è coerente con Cass. nn. 15315/2014 e 9111/2012, richiamate come precedenti giurisprudenziali.
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