Sentenza del 21/07/2022 n. 1775 - Comm. Trib. Prov. Messina
Avviso di accertamento- Sottoscrizione - Delega - elementi di validità - Prova a carico dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento per carenza della delega. Ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 la delega per la sottoscrizione e' una delega di firma e non di funzioni; l'ufficio deve dimostrare l'esistenza della preventiva attribuzione della delega o, ex post, che il soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto era legittimato per qualifica secondo gli ordini di servizio. Nell'atto del ricorso il contribuente ha dedotto indicazioni discordanti circa i soggetti delegati e l'invalidita' temporale della delega; l'Ufficio, in sede contenziosa, non ha prodotto documentazione probatoria della delega a favore del funzionario che ha firmato l'avviso.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Messina ha accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento per difetto di prova circa la legittimazione alla sottoscrizione da parte dell'Ufficio. La sentenza richiama il principio secondo cui l'onere probatorio spetta all'Amministrazione finanziaria e che la delega e la durata, se non espressamente indicate nell'atto, possono risultare dagli ordini di servizio solo se tali ordini consentono ex post di verificare il potere di firma, cosa che non e' stata dimostrata nel caso di specie.
Norme richiamate
La delega prevista e' di firma e non di funzioni; la legittimazione alla sottoscrizione puo' risultare anche da ordini di servizio che individuino la qualifica del sottoscrittore, ma l'onere di provare la regolarita' della delega grava sull'Ufficio.
Giurisprudenza
Cass. nn. 8814/2019, 18383/201, Cass. ord. n. 18675/2020
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la sottoscrizione senza prova della delega puo' determinare l'annullamento dell'atto impositivo; i precedenti confermano l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione e la possibilita' di far valere ordini di servizio purché idonei a dimostrare ex post la legittimazione.
Massime di principio
- La delega per la sottoscrizione e' sostanzialmente una delega di firma: la legittimazione del sottoscrittore puo' essere dimostrata anche tramite ordini di servizio che attestino la qualifica, ma solo se detti documenti consentono un controllo ex post del potere di firma.
- L'onere di provare l'esistenza, l'ambito e la validita' temporale della delega grava sull'Amministrazione finanziaria; in assenza di prova l'atto impositivo e' annullabile.
- Il contribuente che rileva discrepanze nei nominativi indicati o nell'effettiva durata della delega deve documentare tali ragioni in sede di gravame: se le evidenze sono concrete, la mancanza di documentazione dell'Ufficio e' normalmente decisiva.
- Per l'Ufficio e' buona prassi allegare o poter esibire in giudizio l'atto formale di delega o gli ordini di servizio specifici con indicazione di qualifica, periodo di validita' e, se possibile, il nominativo del delegato per evitare l'annullamento.
- In situazioni analoghe il controllo principale e' sull'idoneita' degli elementi forniti a provare ex post il potere di firma; la mera indicazione generica della qualifica senza riscontri temporali o nominativi puo' non essere sufficiente.
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