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Sentenza

Sentenza del 21/07/2022 n. 22911 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento per IRES e IVA relative al periodo di imposta (---). L'Ufficio aveva disconosciuto una residua perdita (poi annullata in autotutela) e un credito IVA maturato nel periodo, ritenendo che la cessione del credito al consolidato non fosse stata indicata nella dichiarazione né dalla consolidante né dalle società aderenti, quindi non risultava manifestata la volontà di cedere il credito al gruppo. La contribuente contestava che il credito fosse proprio della consolidante e non derivasse dalle controllate e sosteneva che l'omissione fosse un mero errore formale, mentre il credito fosse comunque spettante per i requisiti sostanziali.

La decisione

Il Tribunale (CTP Milano) accolse il ricorso sulla ripresa del credito IVA; la CTR Lombardia riformò accolse l'appello dell'Ufficio, ritenendo che anche i crediti IVA propri della consolidante debbano essere espressamente indicati in dichiarazione come ceduti al consolidato, pena la loro esclusione dall'utilizzo nel perimetro del consolidato. La Corte di Cassazione ha poi rigettato il ricorso della società: ha ritenuto il primo motivo (insufficienza della motivazione) infondato perchè la motivazione della CTR era succinta ma comprensibile, e ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché non censurava la ratio decidendi e mirava a riesaminare fatti e prove riservati al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di contributi previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme sul regime IVA richiamate dalla ricorrente; dalla sentenza emerge che, pur trattandosi di disposizioni IVA, il punto decisivo è l'adempimento dichiarativo richiesto (secondo la normativa e le istruzioni applicative) per rendere utilizzabile il credito nel consolidato.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Riguarda i contenuti della dichiarazione fiscale; la Corte ha ritenuto che le istruzioni ministeriali e le regole dichiarative disciplinate anche da questo D.P.R. impongano l'indicazione del credito ceduto al consolidato, obbligo non meramente formale.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Norme comunitarie in materia di IVA richiamate dalla ricorrente; la sentenza non entra nel merito di una violazione diretta di tali disposizioni, ma conferma che l'adempimento dichiarativo previsto a livello nazionale è rilevante per la certezza dei rapporti fiscali nel consolidato.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 375 c.p.c., comma 2

    Norme processuali richiamate: la Cassazione ricorda i limiti del sindacato di legittimità (non può riesaminare fatto e prova), i requisiti della motivazione e le regole di rimessione in pubblica udienza; il ricorso deve censurare la ratio decidendi per essere ammissibile sul piano di diritto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002 e L. n. 228 del 2012

    art. 13, comma 1 quater e art. 1, comma 17; art. 13, comma 1 bis

    Norme relative al contributo unificato e agli importi aggiuntivi che la sentenza applica in caso di soccombenza del ricorrente.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Cass. Sez. V, 26 ottobre 2020, n. 23424; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598

    La Corte richiama precedenti che affermano la necessità di motivazione minima e il principio che l'indicazione in dichiarazione del credito ceduto al consolidato è un adempimento essenziale per la certezza dei rapporti tra Fisco e contribuente; la giurisprudenza limita inoltre il sindacato della Cassazione sui fatti.

Massime di principio

  • Nel regime del consolidato fiscale, anche i crediti IVA 'propri' della società consolidante devono essere espressamente indicati in dichiarazione come ceduti al consolidato per poter essere utilizzati nell'ambito del gruppo.
  • La mancata indicazione in dichiarazione non è considerata una mera formalità e può precludere l'utilizzo del credito per compensazioni orizzontali o per pagare imposte dirette all'interno del consolidato.
  • La Corte di legittimità non riesamina fatti e prove: in Cassazione è necessario censurare specificamente la ratio decidendi e i profili di diritto; non è possibile ottenere la revisione del merito attraverso la suprema corte.
  • Se si ritiene che vi sia stato un errore formale nella dichiarazione, è opportuno tempestivamente esperire rimedi amministrativi (es. istanza di autotutela) o proporre i mezzi di impugnazione nei termini e con le censure di merito appropriate, invece di limitarsi a dedurre la mera formalità in Cassazione.
  • Per evitare il rischio di esclusione dei crediti, le imprese in regime di consolidato devono seguire scrupolosamente le istruzioni ministeriali e la modulistica dichiarativa relative all'indicazione dei crediti ceduti al consolidato.
  • In sede di impugnazione è fondamentale centrare il contrasto sulla motivazione del giudice di merito e formulare censure di diritto ben circostanziate; questioni attinenti alla valutazione probatoria restano di competenza del giudice di merito.

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