Cassazione Civile, Ordinanza n. 04614/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La società ricorrente chiede la correzione di un errore materiale contenuto nella precedente sentenza di Cassazione n. 33130/2022, che aveva accolto il suo ricorso e cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1279/2016. La ricorrente deduce che, per un lapsus riportato sia nella motivazione sia nel dispositivo, la sentenza di legittimità ha indicato come giudice del rinvio la Corte d'appello di Milano, pur specificando che il rinvio dovesse avvenire in diversa composizione. Secondo la ricorrente, tale indicazione sarebbe incoerente con la volontà decisoria risultante dal complesso del provvedimento, dal quale emergerebbe invece che il rinvio dovesse essere disposto alla Corte d'appello di Roma, che aveva pronunciato in secondo grado. L'INPS resiste sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'istanza, affermando che non vi sarebbe stato alcun errore, poiché l'art. 383 c.p.c. consentirebbe il rinvio ad altro giudice di pari grado, anche territorialmente diverso. La società intimata non svolge difese.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale. Richiama il principio per cui l'erronea indicazione del giudice di rinvio nella sentenza di Cassazione è correggibile dalla stessa Corte, su istanza di parte, quando dai presupposti argomentativi del provvedimento risulti in modo univoco l'esatta identità del giudice designato. Nel caso concreto, la Corte ritiene che la specificazione "in diversa composizione" contenuta sia nella motivazione sia nel dispositivo renda evidente che il rinvio fosse destinato alla Corte d'appello di Roma e non a quella di Milano; dispone quindi che, nella sentenza n. 33130/2022, la dicitura "Corte d'appello di Milano" sia sostituita con "Corte d'appello di Roma" nella parte motiva e nel dispositivo. Non viene pronunciata statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per osservare che il giudice di rinvio deve essere un giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata; la disposizione non esclude che il rinvio possa avvenire allo stesso ufficio che ha emesso la decisione cassata, purché in diversa composizione.
Cass. n. 2188 del 2023
È citata come precedente che ammette la correzione dell'erronea indicazione del giudice di rinvio quando l'esatta individuazione risulti univocamente dal contenuto argomentativo del provvedimento.
Cass., Sez. Un. n. 9438 del 2002
È richiamata per affermare che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'erronea indicazione del giudice di rinvio in una sentenza di cassazione può essere corretta dalla stessa Corte di legittimità, su istanza di parte, quando dal complesso della motivazione e del dispositivo emerga in modo univoco quale fosse il giudice effettivamente designato.
- La formula "in diversa composizione" costituisce un indice decisivo per ricostruire la volontà del giudice di legittimità circa l'individuazione del giudice di rinvio, soprattutto quando la designazione territoriale indicata sia incompatibile con tale espressione.
- Nel giudizio di correzione di errore materiale, se non è necessaria una nuova pronuncia sul merito e l'errore è meramente formale, la Corte può limitarsi a rettificare la sentenza precedente senza statuire sulle spese.
- L'art. 383 c.p.c. va inteso nel senso che il rinvio deve avvenire a un giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, potendo anche trattarsi dello stesso ufficio giudiziario in diversa composizione.
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