Cassazione Penale, Sentenza n. 30306/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse: 1) motivato in modo apodittico il rifiuto del beneficio senza indicare gli elementi probatori che dimostrassero un "totale disprezzo" delle imposizioni dell'autorità; 2) ritenuto la sussistenza dell'abitualità della condotta sulla base di un unico precedente (anche posteriore) quando la legge richiede almeno due illeciti; 3) posto in contrasto la negazione di 131-bis con la concessione della mancata menzione nel casellario (art. 175 c.p.) e ignorato le allegazioni difensive circa la scarsa offensività del fatto (vicinanza immediata dell'immobile, controllo brevissimo, assenza di fuga e presenza all'interno di un'abitazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha stabilito che: 1) la non menzione nel casellario (art. 175 c.p.) non equivale automaticamente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 2) la valutazione di abitualità non può fondarsi su un solo precedente posteriore e, in ogni caso, la rilevanza di condotte successive è ammessa solo se l'imputato abbia commesso almeno due illeciti; 3) la motivazione della Corte d'appello è insufficiente e logicamente errata laddove nega l'applicazione dell'art. 131-bis senza compiere il necessario giudizio di particolare tenuità (che presuppone comunque l'integrazione del reato ma richiede una specifica valutazione della scarsa offensività). Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio; le altre statuizioni (conferma delle condanne) restano implicite e non sono state integralmente annullate.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di evasione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato ma ha osservato che la presenza del reato non esclude di per sé la possibilità di valutare la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis.
artt. 624 e 625 cod. pen. (nn. 2 e 7)
Norme relative al furto e al furto aggravato (in particolare per la sottrazione di energia elettrica); la condanna per tale reato era confermata in appello rispetto al capo b).
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: presuppone comunque l'integrazione del reato ma consente al giudice di valutare discrezionalmente la scarsa offensività; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia svolto l'adeguato giudizio motivato su tale profilo e pertanto ha annullato la parte di sentenza che ne negava l'applicazione.
Disciplina la mancata menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte ha chiarito che la non menzione non implica automaticamente che il fatto sia di particolare tenuità.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e fornisce parametri che il giudice può considerare nella valutazione della tenuità; la Corte ha ricordato che tali criteri sono richiamati ma non esauriscono l'analisi richiesta dall'art. 131-bis.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")
Ha introdotto nel testo di riferimento la possibilità di considerare anche la condotta successiva al reato nell'ambito dell'apprezzamento della particolare tenuità; la Corte di legittimità ha precisato che le condotte successive possono rilevare solo se sussistono comunque almeno due illeciti complessivi.
Massime di principio
- La concessione della mancata menzione nel casellario (art. 175 c.p.) non equivale automaticamente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: il giudice deve comunque svolgere un autonomo e motivato giudizio ai sensi dell'art. 131-bis.
- L'art. 131-bis presuppone l'integrazione del reato: il giudizio di particolare tenuità è successivo e discrezionale e richiede una motivazione che specifichi gli elementi che fondano la scarsa offensività.
- Per ritenere l'abitualità della condotta non è sufficiente un solo precedente; la valutazione delle condotte successive può avere rilievo solo in presenza complessiva di almeno due illeciti.
- La motivazione deve indicare gli elementi fattuali e probatori che giustificano la negazione del beneficio (es. gravità della condotta, modalità, recidiva/abitualità); formule apodittiche o generiche sono motivo di annullamento parziale con rinvio.
- Fatti come la minima distanza tra le dimore, il controllo immediato e la brevità della presenza fuori luogo, l'assenza di pericolo per la collettività o di fuga possono favorire il riconoscimento della particolare tenuità se adeguatamente considerati e motivati dal giudice.
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