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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22824/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 16/12/2021 che aveva accolto l'appello del Procuratore della Repubblica (ai sensi dell'art. 310 c.p.p.) contro il rigetto, da parte del G.i.p., della richiesta di applicazione della misura dell'obbligo di dimora per il reato di violazione di sigilli. In Cassazione il Matic deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta mancanza di gravità indiziaria e di esigenze cautelari attuali.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso era stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord il 13/01/2022 ma la Cancelleria competente (Tribunale di Napoli) l'ha ricevuto solo il 29/01/2022, oltre il termine di legge. La Corte ha richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite secondo cui, per le impugnazioni cautelari, la presentazione deve avvenire esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e la data rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Ordinanza delle Sezioni Unite n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari, Rv. 280167 - 01)

    in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo

    Stabilisce che, nelle impugnazioni cautelari, il termine di tempestività si riferisce alla data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente; la presentazione ad altra cancelleria comporta il rischio di inammissibilità per tardività e non grava sull'ufficio diverso l'onere di trasmettere gli atti.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'impugnazione promossa dal pubblico ministero avverso decisioni del giudice per le indagini preliminari; nel caso di specie ha costituito il titolo dell'appello pendente innanzi al Tribunale di Napoli.

  • art. 311, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede, in ipotesi specifiche, la possibilità di presentare l'impugnazione presso il giudice che ha emesso l'ordinanza; la pronuncia richiamata precisa però che, fatte salve le ipotesi disciplinate da tale articolo, la presentazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha deciso.

  • art. 582, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che non grava sulla cancelleria diversa dall'ufficio competente l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice competente ai fini della determinazione della data rilevante per la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite e la Corte hanno escluso l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 583 (sulla notificazione e termini) all'incidente cautelare in sede di legittimità in mancanza di un espresso richiamo da parte dell'art. 311; pertanto non si può automaticamente fare affidamento su meccanismi di sanzione o tolleranza previsti da art. 583 per sanare irregolarità di presentazione.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni cautelari (anche in sede di legittimità) il ricorso deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la presentazione ad altro ufficio comporta il rischio di inammissibilità per tardività.
  • Ai fini della tempestività rileva la data in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, non la data di deposito in un ufficio diverso; non esiste obbligo per la cancelleria terza di trasmettere gli atti al cancelleria competente.
  • Le disposizioni dell'art. 583 c.p.p. non si applicano automaticamente alle impugnazioni cautelari in Cassazione se l'art. 311 non le richiama espressamente; non ci si può quindi affidare a presunte regole di sanatoria in assenza di richiamo normativo.
  • Prassi operativa consigliata: verificare sempre quale sia la cancelleria competente prima di depositare l'impugnazione, utilizzare strumenti che certifichino la ricezione (PEC, raccomandata con ricevuta, deposito diretto ove possibile) e monitorare i termini per evitare la dichiarazione di inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità per tardività comporta conseguenze economiche (spese processuali e, spesso, sanzioni come la somma alla Cassa delle Ammende) rendendo importante la corretta e tempestiva modalità di deposito.

Testo integrale

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