Cassazione Penale, Sentenza n. 43557/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava due decreti di sequestro probatorio (4 e 9 novembre 2021). Denunciano: 1) nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa, poiché non avrebbero potuto esaminare ulteriore documentazione depositata dal P.M. fuori udienza e di cui avrebbero avuto contezza solo dopo il deposito dell'ordinanza; 2) nullità per violazione del diritto di difesa con riguardo all'esecuzione delle perquisizioni, asseritamente effettuate senza possibilità di intervento e di assistenza tecnica degli indagati (perquisizioni svolte in località distanti). La difesa chiedeva anche la riunione dei fascicoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha rilevato carenza di interesse: non è indicato quale specifica documentazione ignota alla difesa sia stata effettivamente utilizzata dal Tribunale del riesame, mentre dal provvedimento risultano esaminati gli atti trasmessi e la documentazione del 18 novembre 2021 nota alla difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presenza alle perquisizioni, richiamando l'art. 250 c.p.p. secondo cui la presenza dell'imputato/non è obbligatoria e che, in ogni caso, una eventuale nullità della perquisizione non si trasmette automaticamente al sequestro degli oggetti rinvenuti né ne determina l'inutilizzabilità probatoria. Sono state richiamate massime giurisprudenziali (Sez.1 n.23674/2011 Gentile; Sez.5 n.32009/2018 La Cognata). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La presenza dell'imputato alla perquisizione locale non è obbligatoria; in caso di assenza copia del provvedimento può essere consegnata a congiunti o a chi ne fa le veci. Un'eventuale nullità della perquisizione non si trasmette automaticamente al sequestro delle cose rinvenute.
Sez.1, n. 23674 del 2011, Gentile (Rv. 25042801)
Sez.1, n. 23674 del 2011, Gentile, Rv. 25042801
Giurisprudenza richiamata per il principio che la nullità della perquisizione non implica necessariamente l'inutilizzabilità del materiale sequestrato.
Sez.5, n. 32009 del 2018, La Cognata (Rv. 273641)
Sez.5, n. 32009 del 2018, La Cognata, Rv. 273641
Conferma il principio secondo cui l'irregolarità della perquisizione non si propaga automaticamente al sequestro probatorio e alle prove ricavate.
Massime di principio
- La mera affermazione di non avere avuto visione di documentazione depositata dal P.M. è insufficiente: occorre indicare quali atti specifici sarebbero stati utilizzati dal giudice e dimostrare il concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
- La presenza dell'indagato alla perquisizione non è sempre necessaria ai sensi dell'art.250 c.p.p.; l'assenza, se correttamente proceduta (con consegna della copia del provvedimento a congiunti o simili), non determina di per sé la nullità rilevante del sequestro.
- Per contestare l'utilizzabilità di beni sequestrati occorre provare vizi sostanziali e specifici nell'atto di esecuzione che si trasmettano al sequestro, non una generica censura procedurale.
- Prima di proporre gravami in cassazione è utile verificare nel fascicolo cosa effettivamente il tribunale ha esaminato e, se si lamentano atti non acquisiti, documentare l'assenza concreta di tali atti e l'effettivo pregiudizio difensivo.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende).
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