Cassazione Penale, Ordinanza n. 30875/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per omessa dichiarazione annuale ai fini IRES e IVA, con superamento della soglia di punibilità, e per distruzione od occultamento delle scritture contabili, entrambi reati uniti dal vincolo della continuazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avrebbero desunto in modo automatico il dolo specifico di evasione dalla sola omissione delle dichiarazioni, senza spiegare il quid pluris necessario a distinguere tale dolo da una mera negligenza; secondo la difesa, egli sarebbe stato soltanto un amministratore negligente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non specifico, perché privo di una reale confutazione della motivazione di merito e sostanzialmente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese. La Corte ha osservato che la sentenza di appello aveva adeguatamente motivato sul dolo specifico di evasione, valorizzando sia il richiamo alla sentenza di primo grado sia il fatto che l'imputato, pur gestendo la società e avendo rapporti con terzi, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali né, successivamente, esibito le scritture contabili quando richiesto, da cui era stata logicamente desunta la volontà di occultare la situazione patrimoniale dell'impresa. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Configura il reato di omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte indicate, richiedendo il dolo specifico di evasione e il superamento della soglia di punibilità.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Rileva quale fattispecie di distruzione od occultamento delle scritture contabili.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre in modo astratto l'assenza del dolo specifico: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specifiche ragioni di diritto e di fatto.
- Nel reato di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere desunto da indici fattuali sintomatici, come la mancata presentazione delle dichiarazioni e la mancata esibizione delle scritture contabili nonostante richiesta, quando ciò consenta logicamente di inferire una volontà di occultamento della situazione dell'impresa.
- È inammissibile il motivo che si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in linea di principio, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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