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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35949/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha escluso la retrodatazione di una seconda ordinanza cautelare (26/11/2024) relativa a reati previsti dagli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha proposto due motivi: (1) nullità/omessa motivazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione, sostenendo che il provvedimento era privo di motivazione e limitato a richiamare il parere del pubblico ministero senza allegare il provvedimento richiamato; (2) errata esclusione della retrodatazione nonostante, secondo la difesa, i fatti e la maggior parte del materiale probatorio fossero antecedenti alla prima misura cautelare, mentre le intercettazioni EncroChat (acquisite con ordine europeo di indagine del 23/02/2022) rappresentavano acquisizioni non determinanti e, quindi, non sufficienti a impedire la retrodatazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del GIP, pur sintetica, non fosse assente: il provvedimento affermava che i fatti della seconda ordinanza non erano conosciuti alla data di esecuzione della prima misura (23/12/2021) e richiamava il parere del pubblico ministero; il provvedimento richiamato era inserito nel fascicolo e quindi conoscibile dall'interessato. Sul secondo motivo il Tribunale del riesame ha applicato il principio secondo cui, in caso di ordinanze cautelari in procedimenti diversi legati da connessione qualificata, la retrodatazione è ammessa solo per i fatti desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Pur essendo molte indagini materialmente antecedenti, la corte ha ritenuto che la piena rappresentazione probatoria e la gravità indiziaria si sono consolidate solo dopo la rielaborazione complessiva degli atti e, in particolare, con l'acquisizione delle intercettazioni EncroChat (intervenute dopo la prima misura), che il Tribunale ha ritenuto essenziali. Le valutazioni di merito del Tribunale sul ruolo delle intercettazioni non sono sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali che definiscono i reati (traffico, detenzione e relative condotte di stupefacenti) per i quali sono state adottate le misure cautelari; usate per inquadrare il tipo di imputazione oggetto dei provvedimenti cautelari.

  • Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia), Rv.231058

    Sez.U., n.21957 del 22/03/2005

    Principio secondo cui, in procedimenti diversi ma con connessione qualificata, la retrodatazione delle misure cautelari opera solo con riferimento ai fatti che risultano desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare.

  • Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 (Di Biase), Rv.277351

    Sez.3, n.48034 del 25/10/2019

    La 'desumibilità' non è mera conoscibilità storica di fatti, ma richiede un compendio documentale o dichiarativo che permetta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della gravità degli indizi, idoneo a giustificare la richiesta di misura cautelare.

  • Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023 (D'Onofrio), Rv.284464

    Sez.4, n.16343 del 29/03/2023

    Conferma dei criteri sul concetto di desumibilità e sull'esigenza che la retrodatazione si fondi sull'effettiva possibilità, alla data della prima misura, di ricavare dagli atti un quadro di gravità indiziaria sufficientemente delineato.

Massime di principio

  • La retrodatazione di una misura cautelare tra procedimenti con connessione qualificata è ammessa solo se i fatti e gli indizi costitutivi della successiva misura erano già effettivamente desumibili, in modo compiuto, dagli atti anteriori alla prima misura.
  • La mera antecedenza cronologica di atti investigativi non è sufficiente: è necessaria l'elaborazione unitaria delle risultanze che consenta all'autorità inquirente un giudizio prognostico sulla gravità indiziaria.
  • Acquisizioni decisive intervenute dopo la prima misura (es. intercettazioni ottenute successivamente, anche tramite ordine europeo di indagine) possono escludere la retrodatazione, anche se parte del materiale era già presente.
  • Una motivazione sintetica del GIP che richiami il parere del pubblico ministero e provvedimenti inseriti nel fascicolo può essere idonea; l'assenza di dettagli non determina automaticamente nullità se il contenuto è conoscibile e integrabile dal riesame.
  • Le valutazioni di merito del Tribunale del riesame circa la rilevanza e il valore probatorio di elementi complessi (es. intercettazioni criptate) sono sindacabili limitatamente a profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

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