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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 828/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. per omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., per eccessività della pena e, in termini meramente enunciativi, per errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso deduceva che il GIP non avrebbe valutato l'applicabilità del proscioglimento e che la pena inflitta fosse sproporzionata.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte non rientrano nei casi consentiti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. L'inammissibilità è stata pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza ex art. 610, comma 5‑bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella scelta di proporre un ricorso oggi non consentito dalla legge. Sono state richiamate precedenti decisioni di sezione a sostegno della procedura seguita.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sulla definizione del procedimento mediante patteggiamento o modalità alternative che ha originato la sentenza impugnata; la sentenza è stata impugnata ma il tipo di impugnazione proposto non è stato ritenuto ammissibile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento per il proscioglimento; la Corte non ha affrontato il merito della questione perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni di censura non ammesse dalle norme sull'impugnazione.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Determinante per l'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente non rientrano tra i motivi consentiti per impugnare la sentenza di cui si tratta, pertanto il ricorso è improcedibile.

  • art. 610, comma 5‑bis cod. proc. pen.

    Autorizza la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata; la Corte ha applicato questa procedura per decidere l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o proponibile con colpa; la Corte ha applicato tale norma e fissato la somma in euro 3.000 valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come parametro interpretativo in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del gravame e alla legittimità dell'imposizione della sanzione pecuniaria.

  • Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 (Rv. 272014) e Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018 (Rv. 272389)

    Giurisprudenza di riferimento che conferma la possibilità di dichiarare l'inammissibilità senza formalità e con trattazione camerale nei casi previsti; usata a supporto della procedura seguita.

Massime di principio

  • Un ricorso avverso sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448 c.p.p.; censure non previste da quella norma possono essere dichiarate inammissibili.
  • Se il motivo di impugnazione non rientra tra quelli consentiti, il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza formalità e con decisione camerale ex art. 610, comma 5‑bis c.p.p.
  • Proporre un ricorso manifestamente non consentito può comportare la condanna al pagamento delle spese e l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., specie se emergono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione.
  • Quando si intende contestare l'omessa valutazione di condizioni per il proscioglimento (es. ex art. 129 c.p.p.), è necessario verificare preventivamente se tale censura sia esperibile nell'ambito del rimedio scelto; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Prima di proporre impugnazioni contro decisioni raggiunte con le procedure previste dall'art. 444 c.p.p., conviene valutare alternative percorribili e verificare la corrispondenza delle censure alle ipotesi di ammissibilità previste dalla normativa e dalla giurisprudenza.

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