Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26591/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione allo stato passivo di un credito da mutuo, originariamente vantato da una banca e poi ceduto pro soluto a una società veicolo. Il credito era assistito da ipoteca iscritta nel 2002 su immobili riferibili ai soci illimitatamente responsabili della società poi fallita. La domanda di ammissione allo stato passivo era stata dichiarata inammissibile dal giudice delegato perché ultratardiva; in opposizione ex art. 98 l.f. il tribunale aveva ammesso il credito solo al chirografo, ritenendo che, al momento dell’opposizione, l’ipoteca fosse divenuta inefficace per decorso del ventennio dall’iscrizione e mancata prova della rinnovazione. Il ricorso per cassazione censura tale impostazione con un primo motivo per violazione degli artt. 2847 c.c., 94, 97 e 98 l.f., sostenendo che il decorso del ventennio dovesse essere verificato con riguardo alla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo, non a quella del ricorso in opposizione, e che la domanda tempestivamente proposta cristallizzasse l’efficacia della garanzia per tutta la procedura. Un secondo motivo era proposto solo in via subordinata, ma resta assorbito.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato sulla base dell’orientamento già espresso in materia di rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria in ambito fallimentare. Stabilisce che, nel procedimento di verifica del passivo, la presenza della prelazione ipotecaria va valutata con riferimento alla data della domanda di ammissione, e non a quella del ricorso in opposizione; se alla data della domanda l’iscrizione era ancora efficace, la successiva scadenza del ventennio nelle more del giudizio non impedisce il riconoscimento della prelazione, poiché l’opposizione non introduce una nuova domanda ma prosegue quella già proposta. La Corte afferma inoltre che il ritardo del processo non può andare a danno della parte che ha ragione e che non può pretendersi una rinnovazione dell’iscrizione quando il termine ventennale non era ancora spirato al momento dell’originaria insinuazione. Il secondo motivo viene dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale di Monza è cassato con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2847 c.c.

    L’iscrizione ipotecaria ha efficacia per venti anni dalla data di iscrizione e cessa se non è rinnovata prima della scadenza; la perdita di efficacia è una sopravvenuta inefficacia della pubblicità, non una prescrizione del diritto di credito garantito.

  • art. 2808 c.c.

    L’iscrizione nei registri immobiliari è elemento costitutivo dell’ipoteca e la garanzia si riflette sul credito solo nel senso della prelazione concorsuale.

  • art. 2848 c.c.

    Il creditore, anche dopo la perdita di efficacia della precedente iscrizione, può procedere a una nuova iscrizione sulla base del medesimo titolo, che dà origine a una nuova fattispecie ipotecaria.

  • art. 94 l.f.

    La domanda di ammissione al passivo è il momento rilevante per valutare la consistenza della prelazione ipotecaria nel concorso fallimentare.

  • art. 97 l.f.

    Richiamato nel contesto della verifica del passivo e della formazione dello stato passivo.

  • art. 98 l.f.

    L’opposizione allo stato passivo non è una nuova domanda, ma mira a ottenere l’ammissione della pretesa già insinuata e respinta.

Massime di principio

  • Nel fallimento, la verifica dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria va compiuta con riferimento alla data della domanda di ammissione allo stato passivo, non alla data del ricorso in opposizione.
  • Se l’ipoteca era ancora efficace al momento dell’originaria insinuazione, la successiva scadenza del ventennio nel corso della procedura non fa venir meno la prelazione, che resta cristallizzata ai fini del concorso.
  • L’omesso rinnovo dell’iscrizione ipotecaria non estingue il credito garantito né il titolo ipotecario, ma determina solo la perdita di efficacia della pubblicità, sanabile mediante nuova iscrizione ex art. 2848 c.c.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore non formula una nuova domanda, ma insiste sull’ammissione della domanda già proposta; pertanto non gli può essere imposto di rinnovare l’ipoteca se il termine ventennale è decorso solo dopo l’insinuazione.
  • La durata del processo non può tradursi in pregiudizio per la parte che ha tempestivamente esercitato il proprio diritto di insinuazione al passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTitolo esecutivoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.