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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5879/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per concorso in rapina aggravata. Contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62-bis c.3 cod.pen.), lamentando che l'incensuratezza e le modalità dell'azione (arma a salve, profitto di 70 euro) giustificassero le attenuanti; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio perché la Corte avrebbe errato nel giudizio di bilanciamento fra attenuanti e aggravanti, avrebbe raddoppiato la valutazione della violenza (ne bis in idem sostanziale) e avrebbe tenuto conto del mancato radicamento in Italia per aggravare la pena; mancata valutazione del minore apporto personale dell'imputato (artt. 110 e 114 cod.pen.). È stata anche prodotta memoria insistente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: la rapina era commessa con volto travisato, a mano armata e in più persone, attivando il trattamento previsto dal quarto comma dell'art. 628 cod.pen.; il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità del danno e ridotto la pena di un terzo determinando la pena in 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 1.367, risultando comunque nel quadro sanzionatorio previsto; il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato con il principio che la sola incensuratezza non basta. Il motivo relativo all'art. 114 non è stato esaminato in quanto non era stato dedotto in appello. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Decisione depositata il 10 gennaio 2024.

Norme richiamate

  • art. 133 cod.pen.

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richiede motivazione specifica e che la sola incensuratezza non giustifica automaticamente le attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.3 cod.pen.

    Richiamato dal ricorrente insieme ad art. 133 per il criterio di determinazione della pena; la Corte ha considerato il ricorso alla circostanza attenuante generica non meritevole nel caso concreto.

  • art. 63 cod.pen.

    Norma del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia operato correttamente il bilanciamento riconoscendo l'attenuante della speciale tenuità del danno come prevalente nel caso concreto.

  • art. 628 cod.pen. (comma 4)

    Prevede il minimo edittale più severo per le rapine commesse in determinate circostanze (volto travisato, armi, più persone). La Corte ha ritenuto applicabile tale previsione alle modalità della rapina contestata.

  • art. 62 n.4 cod.pen.

    La circostanza attenuante richiamata nel motivo; la decisione annota che il Tribunale aveva riconosciuto un'attenuante (tenuità del danno) ma non le aggravanti contestate nella misura prospettata dal ricorrente, e che il giudizio di prevalenza era stato posto.

  • art. 110 cod.pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; il ricorrente lamentava pari trattamento sanzionatorio nonostante apporto marginale, ma la Corte ha ritenuto la valutazione del contributo adeguata nel complesso.

  • art. 114 cod.pen.

    La difesa invocava l'attenuante di cui all'art. 114 per l'apporto marginale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non dedotto in appello, quindi non esaminabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In rapina commessa con volto travisato, arma (anche a salve se percepita come arma) e in gruppo si applicano aggravanti che innalzano la pena base (art. 628, comma 4): questo riduce la probabilità che attenuanti comportino una pena molto lieve.
  • Il riconoscimento di una attenuante (es. tenuità del danno) può, nel bilanciamento ex art. 63, consentire una riduzione della pena anche al di sotto del minimo edittale ordinario se ritenuta prevalente, purché il giudice motivi adeguatamente il bilanciamento.
  • La sola condizione di incensuratezza non è automaticamente idonea a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche: è necessaria una motivazione puntuale che illustri come la condotta e la personalità dell'imputato giustifichino il beneficio.
  • Questioni non sollevate in appello non sono normalmente ammesse in Cassazione: occorre dedurle tempestivamente nelle sedi inferiori per renderle esaminabili in sede di legittimità.
  • Se si contesta il peso del contributo personale nel reato concorrente, è fondamentale documentare e dimostrare in modo specifico il ruolo marginale già in primo e secondo grado per ottenere una diversa determinazione della pena.
  • Il giudice deve evitare di valorizzare due volte lo stesso elemento (ad es. la violenza materiale e la sua assorbimento nella normativa) ma la corte di legittimità verifica questo rischio sulla base della motivazione: per confutarla è necessario mostrare la duplicazione concreta nella motivazione del giudice.

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