Sentenza n. 8605/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 41442 del 14 ottobre 2024, a firma del Direttore Generale Antonella Tozza, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna da parte ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti. e la condanna dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di un nuovo provvedimento inerente il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dall’odierna parte ricorrente, successivo a un corretto riesercizio del potere amministrativo che sia rispettoso dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare e domandando il risarcimento del danno in forma specifica mediante il riesercizio del potere amministrativo secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare e, successivamente, aveva disposto l'acquisizione degli atti relativi alla domanda di riconoscimento. Dopo il deposito della documentazione da parte del Ministero, la ricorrente ha notificato e depositato una rinuncia rituale al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, notificata all'amministrazione resistente, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità del diniego ministeriale, sui motivi sostanziali dedotti o sulla domanda di risarcimento in forma specifica. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze del caso e della sua peculiarità.
Norme richiamate
La rinuncia rituale al ricorso, notificata all'amministrazione resistente e depositata in giudizio, consente la definizione del processo nei presupposti indicati dalla norma.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, notificata alla parte resistente e depositata nel processo, comporta l'estinzione del giudizio quando risultano integrati i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non procede all'esame della legittimità dell'atto impugnato né delle domande sostanziali proposte nel ricorso.
- La regolazione delle spese conseguente alla rinuncia può essere oggetto di compensazione quando il giudice ravvisi giusti motivi alla luce delle circostanze concrete e della peculiarità della fattispecie.
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