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Sentenza

Sentenza n. 13862/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Roma - sezione lavoro n. 10356/2023 pubbl. il 20/11/2023 - RG n. 14653/2023

Giustizia amministrativa202601667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10356/2023, notificata e passata in giudicato. La sentenza presupposta aveva dichiarato il diritto della ricorrente a percepire euro 1.518,15 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato nell’annualità scolastica 2021/2022.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato, in data 7 luglio 2026, documentazione attestante l’integrale pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza presupposta. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando l’intervenuto adempimento integrale. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, poiché virtualmente soccombente in ragione della necessità di promuovere il giudizio di ottemperanza. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato; la pronuncia dà atto che il ricorso è stato proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’integrale adempimento intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, se essa risulta virtualmente soccombente perché il ricorso si è reso necessario a causa del precedente inadempimento.
  • La documentazione depositata dall’amministrazione, attestante l’integrale pagamento della somma riconosciuta dal giudicato, è sufficiente a dimostrare l’avvenuta esecuzione dell’obbligo pecuniario e a fondare la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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