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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06418/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza della doglianza sulla prescrizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto riguardava l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: poiché il furto aggravato da due o più circostanze previste dall'art. 625, primo comma, c.p. è punito con pena massima pari a dieci anni di reclusione, il termine di prescrizione va calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p. in dodici anni e sei mesi, oltre ai periodi di sospensione; dunque, al momento della decisione, il reato non risultava prescritto.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma c.p.

    Le aggravanti ivi previste, quando concorrano due o più circostanze, determinano per il furto un massimo edittale di dieci anni di reclusione.

  • art. 157 comma 2 c.p.

    Le aggravanti ad effetto speciale rilevano ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata per il calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato aggravato.

  • art. 161 c.p.

    Norma richiamata per la determinazione del termine finale di prescrizione, comprensivo degli effetti della sospensione.

Massime di principio

  • Nel furto aggravato dalla presenza di due o più circostanze previste dall'art. 625, primo comma, c.p., il massimo edittale è pari a dieci anni di reclusione.
  • Le aggravanti ad effetto speciale incidono sul computo del termine di prescrizione, che va determinato tenendo conto del trattamento sanzionatorio complessivo previsto per il reato aggravato.
  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base del massimo edittale e delle sospensioni intervenute, il termine di prescrizione non è ancora maturato.
  • In sede di legittimità, la manifesta infondatezza del motivo comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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