Cassazione Penale, Ordinanza n. 06418/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza della doglianza sulla prescrizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto riguardava l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: poiché il furto aggravato da due o più circostanze previste dall'art. 625, primo comma, c.p. è punito con pena massima pari a dieci anni di reclusione, il termine di prescrizione va calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p. in dodici anni e sei mesi, oltre ai periodi di sospensione; dunque, al momento della decisione, il reato non risultava prescritto.
Norme richiamate
Le aggravanti ivi previste, quando concorrano due o più circostanze, determinano per il furto un massimo edittale di dieci anni di reclusione.
Le aggravanti ad effetto speciale rilevano ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
Norma richiamata per il calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato aggravato.
Norma richiamata per la determinazione del termine finale di prescrizione, comprensivo degli effetti della sospensione.
Massime di principio
- Nel furto aggravato dalla presenza di due o più circostanze previste dall'art. 625, primo comma, c.p., il massimo edittale è pari a dieci anni di reclusione.
- Le aggravanti ad effetto speciale incidono sul computo del termine di prescrizione, che va determinato tenendo conto del trattamento sanzionatorio complessivo previsto per il reato aggravato.
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base del massimo edittale e delle sospensioni intervenute, il termine di prescrizione non è ancora maturato.
- In sede di legittimità, la manifesta infondatezza del motivo comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06297/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06326/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06327/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06330/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06332/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06333/2026 del 17/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →