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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17248/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) resa dal G.U.P. ritenendo che: (i) l'accesso al rito speciale ex art. 444 c.p.p. fosse illegittimo per mancata sussistenza del presupposto previsto dall'art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (assenza di integrale estinzione del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, prima dell'apertura del dibattimento); (ii) vi fosse difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e/o mancato consenso del Pubblico Ministero rispetto a istanze rettificate; (iii) la pena fosse illegale o determinata senza i presupposti normativi (es. mancata indicazione della continuazione, mancata sanzione del “reato satellite”); (iv) la sentenza fosse carente di motivazione, in particolare con riferimento alla misura di confisca (assenza di indicazione di beni/somme, natura della confisca, ammontare, criterio di determinazione e nesso di pertinenzialità/derivazione col reato). Alcuni ricorrenti hanno inoltre dedotto interesse concreto e attuale all'impugnazione (es. eliminazione del pregiudizio patrimoniale derivante dalla confisca e possibilità di accedere a rimedi favorevoli in altro procedimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nella parte rilevante: ha ritenuto che l'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 (come novellato) richiede l'integrale estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento per consentire l'accesso al rito premiale ex art. 444 c.p.p.; tale requisito è un presupposto processuale di ammissibilità estrinseco al patteggiamento e la sua assenza rende illegittima la decisione di merito. Inoltre la Corte ha censurato la carenza motivazionale della sentenza rispetto alla confisca disposta. Per tali ragioni la sentenza del G.U.P. è stata annullata; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti al Tribunale di Napoli per il seguito del procedimento. La Corte ha altresì precisato che i ricorrenti indicati avevano interesse concreto ad impugnare (in particolare per effetto della confisca o per conseguenze su altri procedimenti).

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    l'accesso al rito premiale è consentito solo quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto

    La Corte interpreta la norma come un presupposto processuale di ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta delle parti: in assenza dell'estinzione integrale del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento il rito ex art. 444 c.p.p. non è accessibile.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte afferma che il giudice può recepire l'accordo e valutare ex art. 444 comma 2 solo se sussiste il requisito di ammissibilità previsto dalla norma speciale (art. 13-bis per i reati tributari).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La Corte chiarisce che i vizi di ammissibilità estrinseci al patteggiamento (come la mancanza del presupposto previsto dall'art. 13-bis) non rientrano nei limiti dell'art. 448 comma 2-bis e sono impugnabili secondo le regole generali; pertanto l'esistenza di un difetto di ammissibilità processuale permette la cassazione senza richiamo ai limiti speciali di impugnazione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (oggi art. 87 d.lgs. n. 173/2024)

    Norma che disciplina la confisca per i reati tributari (profitto/prezzo del reato, possibilità di confisca per equivalente). La Corte ha rilevato la carenza motivazionale del giudice di merito nella individuazione e quantificazione della confisca, imponendo che la decisione specifichi oggetto, natura, ammontare e nesso con il reato.

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 e D.Lgs. n. 173/2024 (art. 90)

    Riferimenti alle novellazioni legislative che hanno inciso sulla disciplina dell'art. 13-bis; la Corte rileva la continuità normativa e applica l'interpretazione consolidata secondo la giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Per i reati tributari l'accesso al rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è ammesso solo se è stato estinto integralmente il debito tributario (anche sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in difetto il rito è inammissibile.
  • La mancanza di un requisito di ammissibilità estrinseco (es. estinzione del debito prevista da norma speciale) viziando l'intero procedimento non rientra nei limitati motivi di cassazione dell'art. 448, comma 2-bis; ciò consente l'impugnazione secondo le regole generali.
  • La sentenza di patteggiamento che dispone confisca deve contenere motivazione specifica: indicazione dei beni/somme, qualificazione della confisca (diretta o per equivalente), ammontare, criterio di determinazione e nesso di pertinenzialità o derivazione col reato; la loro omissione è vizio rimediabile in Cassazione per carenza di motivazione.
  • Il Pubblico Ministero e, straordinariamente, l'imputato possono impugnare la sentenza di patteggiamento per vizi di ammissibilità quando abbiano un interesse concreto, attuale e specifico (es. rimozione di confisca o conseguenze su altri processi); l'interesse dell'imputato va provato e non può essere meramente formale.
  • Se, dopo sollecitazione del giudice, le parti depositano istanze rettificative e il Pubblico Ministero non presta consenso, la ratifica da parte del G.U.P. di un precedente accordo oramai privo di efficacia può essere censurata.
  • In caso di annullamento per carenza di ammissibilità del patteggiamento la Corte può disporre la trasmissione degli atti per il prosieguo al giudice di merito competente; l'annullamento investe la legittimità dell'intero provvedimento di applicazione della pena.

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