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Parere

Parere n. 1296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Artex Immobiliare S.r.l. contro il Comune di Lograto e, ove occorra, contro la Provincia di Brescia, per l’annullamento: - della deliberazione consiliare n. 35 del 14 dicembre 2023 del Comune di Lograto di approvazione della Seconda Variante generale al Piano di Governo del Territorio (pubblicata sul BUR Regione Lombardia del 27 marzo 2024); - di ogni altro provvedimento presupposto e connesso ed, in particolare, della delibera consiliare n. 18 del 25 luglio 2023, di adozione della Seconda Variante generale al P.G.T.; -del parere n. 3315/2023 del 2 novembre 2023 del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia.

Giustizia amministrativa202500240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione consiliare del Comune di Lograto di approvazione della Seconda Variante generale al PGT, della deliberazione di adozione della variante e del parere provinciale di compatibilità con il PTCP.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente, proprietaria di un'area produttiva inserita nell'Ambito di Trasformazione ATP B, ha impugnato la Seconda Variante generale al PGT di Lograto, lamentando: carenza di motivazione nel rigetto delle osservazioni; disparità di trattamento rispetto ad altri ambiti di trasformazione; manifesta illogicità e sproporzione delle nuove previsioni, consistenti nell'introduzione di una rotatoria, di fasce di mitigazione e di ulteriori standard, nonché nella riduzione della capacità edificatoria; violazione dell'art. 8 della legge regionale Lombardia n. 12/2005; lesione del legittimo affidamento derivante dalla precedente disciplina urbanistica e dalla presentazione di una proposta di piano attuativo. In via subordinata, la ricorrente ha dedotto l'incompetenza del dirigente provinciale che aveva espresso il parere di compatibilità del PGT con il PTCP, sostenendo che tale competenza spettasse alla Giunta o al Consiglio provinciale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. Quanto alle censure rivolte alla variante urbanistica, ha affermato che le scelte di pianificazione territoriale sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. La motivazione può risultare dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva del piano; le osservazioni dei privati costituiscono un apporto collaborativo e non impongono una confutazione analitica, purché siano esaminate e respinte in coerenza con gli obiettivi pianificatori. La rotatoria è stata ritenuta coerente con l'obiettivo di riorganizzazione della viabilità e di sicurezza del traffico pesante, mentre le fasce di mitigazione sono state considerate misure generali di tutela ambientale e paesaggistica applicabili agli ambiti confinanti con spazi aperti. È stata esclusa la disparità di trattamento, non essendo dimostrata l'identità delle situazioni comparate e risultando l'ATP B l'unico ambito produttivo rispetto agli ambiti residenziali invocati come termine di paragone. È stato inoltre escluso un affidamento qualificato, poiché la proposta di piano attuativo non era stata approvata né accettata dal Comune, era stata ritenuta non conforme al PGT vigente e non era stata seguita da convenzioni, accordi o altri atti formalmente perfezionati. Quanto al parere provinciale, la Sezione ha ritenuto legittima la competenza dirigenziale: la valutazione di compatibilità tra PGT e PTCP costituisce una verifica tecnica, priva di discrezionalità politico-amministrativa, riconducibile alle attribuzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. La richiesta di condanna alle spese è stata dichiarata inammissibile perché estranea al ricorso straordinario.

Osservazioni

Primo motivo - Motivazione delle scelte urbanistiche e delle osservazioni

Le scelte di pianificazione territoriale richiedono, di regola, una motivazione generale desumibile dalla relazione illustrativa e dalla coerenza complessiva del piano, senza necessità di una comparazione puntuale con gli interessi dei singoli proprietari. Anche il rigetto delle osservazioni non necessita di una confutazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ragionevolmente ritenute incompatibili con gli obiettivi e i criteri posti a base dello strumento urbanistico.

Primo motivo - Rotatoria e fasce di mitigazione

L'introduzione della rotatoria sulla via Rudiana è stata ritenuta coerente con l'obiettivo pubblico di riorganizzazione della viabilità e di sicurezza della circolazione, mentre le fasce di mitigazione costituiscono misure generali di tutela ambientale e paesaggistica previste per gli ambiti di trasformazione confinanti con spazi aperti. Non sono emersi profili di arbitrarietà, illogicità manifesta, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Primo motivo - Disparità di trattamento

La disparità di trattamento in materia urbanistica è configurabile solo in presenza di situazioni assolutamente identiche, la cui prova incombe sul ricorrente. Nel caso esaminato il confronto con ambiti a destinazione residenziale non è pertinente, poiché l'ATP B era l'unico ambito di trasformazione a destinazione produttiva.

Primo motivo - Legittimo affidamento

La pregressa destinazione edificatoria e la mera presentazione di una proposta di piano attuativo non generano un affidamento qualificato. Tale affidamento può sorgere, nei casi indicati dalla giurisprudenza, in presenza di convenzioni urbanistiche o accordi equivalenti validi ed efficaci, giudicati favorevoli, superamento degli standard minimi o altre specifiche situazioni qualificate. Nel caso concreto mancavano approvazione, accettazione, convenzionamento o altri atti formalmente perfezionati.

Secondo motivo - Competenza sul parere di compatibilità con il PTCP

La valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP, quando non comporta una proposta di modifica del piano provinciale, consiste in un raffronto tecnico privo di discrezionalità politico-amministrativa. Dopo la soppressione della Giunta provinciale operata dalla legge n. 56/2014, tale attività è riconducibile alla competenza dirigenziale secondo il criterio di distinzione tra indirizzo politico e gestione tecnico-amministrativa.

Richiesta di condanna alle spese

La richiesta di condanna alle spese è inammissibile, poiché l'istituto delle spese di giudizio è estraneo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 8 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alle scelte della variante, ma la censura è stata ritenuta infondata nel quadro complessivo della valutazione sulla legittimità della pianificazione.

  • art. 13, comma 5, l.r. Lombardia n. 12/2005

    La Provincia «valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'articolo 18»; qualora il Comune presenti una proposta di modifica degli atti di pianificazione provinciale, «le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di Giunta provinciale».

    La competenza espressamente attribuita alla Giunta riguarda la diversa ipotesi della proposta comunale di modifica del PTCP. Per la mera valutazione di compatibilità, la disposizione non individua l'organo competente e occorre applicare i principi generali sul riparto tra organi di governo e dirigenza.

  • art. 107, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000

    Ai dirigenti spettano «tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno» non ricompresi nelle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché «l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati».

    La valutazione di compatibilità tra PGT e PTCP, in quanto verifica tecnica priva di discrezionalità politico-amministrativa, rientra nelle competenze dirigenziali.

  • art. 107, comma 3, lettere f) e h), d.lgs. n. 267/2000

    Rientrano nelle competenze dirigenziali i provvedimenti che presuppongono accertamenti e valutazioni nel rispetto di criteri predeterminati, nonché le attestazioni, certificazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

    Il parere di compatibilità con il PTCP è riconducibile agli atti tecnico-valutativi e alle manifestazioni di giudizio di competenza dirigenziale.

  • art. 42, comma 2, lettera h), d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato, mediante il precedente del Consiglio di Stato n. 3333/2009, per escludere la competenza consiliare sulla valutazione di compatibilità, qualificata come verifica di conformità priva di discrezionalità.

  • l. 7 aprile 2014, n. 56

    La soppressione della Giunta provinciale impone di ridistribuire le relative funzioni tra Presidente della Provincia e dirigenti secondo la distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione tecnico-amministrativa.

  • art. 16, comma 4, Statuto della Provincia di Brescia

    È richiamato per rilevare il ruolo del Presidente della Provincia quale organo esecutivo dell'ente nel nuovo assetto successivo alla soppressione della Giunta provinciale.

  • d.m. 2 aprile 1968

    È richiamato nell'elencazione delle ipotesi in cui il superamento degli standard minimi può fondare un affidamento qualificato e imporre una motivazione rafforzata delle scelte pianificatorie.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è il rimedio nel cui ambito è stato reso il parere; la Sezione ha inoltre escluso la possibilità di una condanna alle spese, ritenuta estranea a tale procedimento.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, sproporzione o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'amministrazione.
  • La motivazione delle varianti urbanistiche può essere desunta dalla relazione illustrativa, dagli atti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva delle previsioni, senza che sia normalmente necessaria una motivazione puntuale riferita a ogni singola proprietà o una comparazione analitica tra interessi pubblici e privati.
  • Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico costituiscono un apporto collaborativo e non impongono una confutazione analitica; è sufficiente che siano esaminate e respinte in modo coerente con gli obiettivi e i criteri generali del piano.
  • La mera preesistenza di una destinazione edificatoria, la presentazione di una proposta di piano attuativo o una interlocuzione non formalizzata con l'amministrazione non generano un affidamento qualificato idoneo a imporre una motivazione rafforzata della variante, in assenza di convenzioni, accordi, approvazioni o giudicati favorevoli.
  • La valutazione provinciale di compatibilità del documento di piano comunale con il PTCP, quando si limita al raffronto tecnico tra i due strumenti e non comporta modifiche del piano provinciale, non costituisce esercizio di potestà pianificatoria né valutazione di indirizzo politico-amministrativo; nel nuovo assetto delle Province essa rientra nella competenza dirigenziale.
  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è ammissibile una richiesta di condanna alle spese di giudizio, trattandosi di istituto estraneo a tale procedimento.

Impugnazione della Seconda Variante generale al PGT di Lograto

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società immobiliare proprietaria di un'area produttiva inserita nell'Ambito di Trasformazione ATP B del Comune di Lograto. Sono state impugnate la deliberazione consiliare di approvazione della Seconda Variante generale al PGT, la deliberazione di adozione e il parere della Provincia di Brescia sulla compatibilità del documento di piano con il PTCP.

Premesse e contenuto della controversia

La disciplina previgente consentiva nell'ATP B una superficie coperta pari al 50% della superficie territoriale e una SLP pari al 75%, oltre alla previsione di una dotazione aggiuntiva di servizi. Nel luglio 2023 la società aveva presentato una proposta di piano attuativo per la realizzazione di immobili produttivi, chiedendo anche la monetizzazione di una dotazione di servizio.

Nel frattempo il Comune aveva adottato la Seconda Variante generale al PGT. La nuova disciplina prevedeva, tra l'altro, una riduzione della superficie edificabile, la realizzazione di una rotatoria sulla via Rudiana, fasce di mitigazione e ulteriori limitazioni. In sede di approvazione, il Comune aveva accolto la richiesta relativa al mantenimento degli indici dimensionali precedenti, fissando l'indice territoriale a 0,75 mq/mq di SLP, ma aveva mantenuto la rotatoria e le fasce di mitigazione.

La società ha quindi lamentato l'illegittimità della variante per carenza di motivazione, disparità di trattamento, manifesta illogicità e sproporzione, violazione dell'art. 8 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e lesione del legittimo affidamento. In via subordinata ha contestato la competenza del dirigente provinciale ad adottare il parere di compatibilità con il PTCP.

Discrezionalità urbanistica e motivazione della variante

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui le scelte di pianificazione territoriale sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito. Il sindacato di legittimità è quindi limitato alla verifica di arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, travisamento dei fatti, illogicità o irrazionalità palesi.

La motivazione delle scelte urbanistiche non deve normalmente essere puntuale e riferita a ogni singola area. È sufficiente che emergano i criteri generali e gli obiettivi perseguiti, anche attraverso la relazione illustrativa e gli altri documenti di accompagnamento, nonché dalla coerenza complessiva delle previsioni.

Nel caso concreto la relazione illustrativa della variante individuava obiettivi strategici quali:

  • la riduzione del consumo di suolo;
  • la revisione degli ambiti di trasformazione in rapporto alla nuova viabilità;
  • l'aggiornamento della normativa urbanistica;
  • la tutela paesaggistico-ambientale.

La rotatoria sulla via Rudiana è stata ritenuta coerente con l'obiettivo di riorganizzazione della viabilità e con l'esigenza di sicurezza derivante dal traffico pesante destinato a interessare la strada. Le fasce di mitigazione sono state considerate misure generali di tutela ambientale e paesaggistica, previste dall'art. 7 delle NTA del Documento di Piano per tutti gli ambiti di trasformazione confinanti con spazi aperti.

Osservazioni dei privati

Le osservazioni presentate durante il procedimento di formazione dello strumento urbanistico sono state qualificate come apporto collaborativo dei privati. Secondo la Sezione, esse non impongono all'amministrazione una motivazione analitica o una confutazione specifica di ogni argomento, essendo sufficiente che risultino esaminate e siano respinte in coerenza con gli interessi e i criteri posti a base del piano.

Nel caso concreto, inoltre, una delle principali richieste della società, relativa al ripristino degli indici dimensionali, era stata accolta in sede di approvazione della variante. Le restanti contestazioni non evidenziavano profili di manifesta illogicità o arbitrarietà.

Disparità di trattamento

La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché la società non aveva dimostrato l'identità delle situazioni poste a confronto. L'ATP B risultava l'unico ambito di trasformazione a destinazione produttiva, mentre gli ambiti indicati come termine di paragone avevano destinazione residenziale. Il confronto non era pertanto omogeneo e non consentiva di ravvisare una violazione del principio di parità di trattamento.

Legittimo affidamento

La Sezione ha richiamato le ipotesi in cui la giurisprudenza riconosce un affidamento qualificato idoneo a imporre una motivazione rafforzata delle scelte urbanistiche: convenzioni urbanistiche o accordi equivalenti validi ed efficaci, giudicati favorevoli, superamento degli standard minimi o altre situazioni specificamente qualificate.

Non è stata ritenuta sufficiente la mera destinazione edificatoria pregressa, né la presentazione di una proposta di piano attuativo. La proposta del luglio 2023 non era stata approvata o accettata dal Comune ed era stata qualificata dall'ufficio tecnico come non conforme al PGT vigente, anche perché non prevedeva la cessione dell'area prescritta dalla scheda d'ambito. Analogamente, una precedente richiesta di variazione urbanistica della dante causa della società non aveva avuto seguito e non aveva condotto alla stipula di accordi o convenzioni.

In assenza di una manifestazione inequivoca di volontà dell'amministrazione, non si era quindi formato alcun affidamento giuridicamente tutelabile.

Competenza sul parere provinciale di compatibilità

La seconda censura riguardava il parere di compatibilità del PGT con il PTCP, adottato dal dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia anziché dalla Giunta o dal Consiglio provinciale.

L'art. 13, comma 5, della l.r. Lombardia n. 12/2005 attribuisce espressamente alla Giunta provinciale l'adozione delle determinazioni quando il Comune proponga modifiche agli atti di pianificazione provinciale. Tale ipotesi non ricorreva nel caso esaminato. Per la mera valutazione di compatibilità, la disposizione non individua invece uno specifico organo competente.

La Sezione ha applicato i principi generali dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ha qualificato la valutazione come un raffronto tecnico tra PGT e PTCP, privo di discrezionalità politico-amministrativa e non espressivo di potestà pianificatoria. Ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato n. 3333/2009 e la giurisprudenza del TAR Lombardia, Brescia, secondo cui tale attività rientra nelle competenze dirigenziali.

La soluzione è stata ritenuta coerente anche con la riforma delle Province introdotta dalla legge n. 56/2014, che ha soppresso le Giunte provinciali e ridistribuito le funzioni tra Presidente della Provincia e dirigenti. Nel nuovo assetto, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettano al Presidente, mentre le verifiche tecnico-gestionali prive di discrezionalità politica spettano ai dirigenti.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta di condanna alle spese, in quanto estranea al procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniRegioni e rapporti tra livelli di governoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoIncompetenza

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