Cassazione Civile, Ordinanza n. 06250/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento della gestione di una discarica e dal successivo riassetto dell’attività dopo un sequestro giudiziario disposto nell’ambito di indagini penali. I lavoratori sostenevano che, nonostante il sequestro e la nomina della nuova società quale custode giudiziario, vi fosse in realtà un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda e che, quindi, ai sensi dell’art. 2112 c.c., essi avessero diritto a conservare il posto alle dipendenze del soggetto subentrante. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta: i giudici di merito avevano ritenuto che la società subentrante non avesse proseguito l’attività economica di trattamento dei rifiuti, ma svolto soltanto attività di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza, finalizzate alla conservazione dei luoghi e alle esigenze dell’autorità giudiziaria. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2112 c.c., assumendo che il sequestro giudiziario fosse irrilevante e che la nuova società avesse continuato le medesime attività dell’azienda uscente; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che il sequestro era stato disposto quando la precedente società gestiva ancora l’impianto e che la nuova gestione avrebbe svolto le stesse attività; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d’appello aderito in modo generico alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la verifica dei presupposti di fatto dell’art. 2112 c.c. è apprezzamento di merito e, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la società subentrante era stata nominata custode giudiziario con compiti limitati alla conservazione e messa in sicurezza della discarica, senza prosecuzione dell’attività economica originaria; mancava dunque l’autonomia funzionale del ramo e la conservazione dell’identità dell’entità economica richiesta per il trasferimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la motivazione per relationem è legittima quando la sentenza d’appello esamini effettivamente i motivi di gravame e renda comprensibile il percorso argomentativo complessivo; ciò era avvenuto nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Si applica solo se vi è trasferimento di un’entità economica dotata di autonomia funzionale e capace di conservare la propria identità; non basta un subentro finalizzato alla mera conservazione o messa in sicurezza del bene sotto custodia giudiziaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge presuppone la corretta ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e non può tradursi in una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
Esclude la deducibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale (doppia conforme).
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità per motivazione apparente è infondata se la sentenza d’appello, pur richiamando la decisione di primo grado, dia conto dell’esame delle censure e del percorso logico seguito.
La motivazione è nulla solo se manchi realmente o sia meramente apparente; il richiamo per relationem non è di per sé causa di nullità.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione effettiva e non apparente, ma tale requisito è soddisfatto quando la decisione consenta di comprendere le ragioni della conferma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dal d.P.R. n. 115/2002.
direttiva 2001/23/CE
Il trasferimento presuppone il passaggio di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per svolgere un’attività economica.
art. 1, n. 1, direttiva 2001/23/CE
Definisce il trasferimento come quello di un’entità economica che conserva la propria identità.
Massime di principio
- Il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, ai fini dell’art. 2112 c.c., richiede il passaggio di un’entità economica dotata di autonomia funzionale e idonea a proseguire l’attività produttiva con i propri mezzi organizzativi e funzionali.
- Quando il subentro di un soggetto avviene non per continuare l’attività economica, ma per svolgere compiti di custodia, conservazione e messa in sicurezza sotto vincolo giudiziario, non si realizza un trasferimento idoneo a far operare la tutela occupazionale dell’art. 2112 c.c.
- La denuncia di violazione di legge in cassazione non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito; per questo occorre assumere come dato di partenza l’accertamento fattuale contenuto nella sentenza impugnata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei casi di doppia conforme se il ricorrente non evidenzia specificamente quali diverse ragioni di fatto abbiano sorretto le due decisioni di merito.
- La motivazione per relationem della sentenza d’appello è valida se il giudice di secondo grado manifesta di avere esaminato i motivi di gravame e se, dalla lettura congiunta delle due decisioni, risulta intelligibile il percorso argomentativo seguito.
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