Cassazione Penale, Ordinanza n. 29159/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, cui il G.I.P. del Tribunale di Torino aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, ha ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata rilevazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza chiedeva che la Corte verificasse l'esistenza di una causa evidente di non punibilità/proscioglimento nonostante il patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura proposta non rientrasse tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è stata considerata deducibile in questa sede, perché non attiene a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma base del patteggiamento, richiamata come titolo della sentenza impugnata
causa di proscioglimento dedotta dal ricorrente, ma non scrutinabile nei limiti del ricorso proposto
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
consente la declaratoria di inammissibilità "senza formalità"
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie incriminatrice per stupefacenti di lieve entità oggetto del patteggiamento
richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale perimetro è inammissibile.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomamente deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non ricondotta a una delle specifiche ipotesi previste dalla legge.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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