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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03312/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si contestava, in sostanza, la congruità della pena e la motivazione della decisione di appello, anche con riferimento al mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda e aveva specificamente motivato sia sulla recidiva sia sulla determinazione della pena, pari a mesi sei di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi indicati dalla norma sono richiamati come impliciti nella valutazione di adeguatezza della pena; quando la pena è inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica ancorata a tale criterio.

Massime di principio

  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione della pena non richiede necessariamente un approfondimento rafforzato quando la sanzione irrogata si collochi al di sotto della media edittale; è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • L'obbligo di motivazione rafforzata sulla quantificazione della pena sussiste solo quando la sanzione si discosti in modo significativo dal minimo edittale.
  • La mancata esclusione della recidiva può essere validamente sorretta da una motivazione che valorizzi la negativa personalità del reo e le specifiche connotazioni della vicenda concreta.
  • In sede di legittimità, una censura che si limiti a contestare la congruità della pena senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della motivazione è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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