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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07997/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto da un capo di imputazione e aveva rideterminato in mesi sei di arresto la pena per un diverso capo. Il ricorso è stato però presentato e sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del requisito formale richiesto a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato e dunque non assistito dalla firma di un difensore cassazionista, come imposto dall'art. 613 c.p.p. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste

  • art. 613 c.p.p.

    impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, trattandosi di requisito formale imposto a pena di inammissibilità.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile per ragioni formali, la Corte può dichiararla de plano nei casi previsti dall'art. 610 c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La verifica sulla colpa ai fini dell'art. 616 c.p.p. opera in modo autonomo rispetto all'esito della sentenza impugnata e riguarda solo le conseguenze economiche dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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