Ordinanza n. 217/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo, notificato il 20 giugno 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Piacenza ha revocato il suo permesso per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione medio tempore del provvedimento impugnato, ravvisando un periculum tale da giustificare la misura cautelare. Contestualmente, ritenendo che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, ha fissato la trattazione alla pubblica udienza del 14 gennaio 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il giudice può fissare sollecitamente la trattazione del merito quando tale definizione sia idonea a tutelare adeguatamente le esigenze della parte; nel frattempo può disporre la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando sussista un periculum idoneo a giustificare una tutela immediata, il giudice amministrativo può sospendere medio tempore l’efficacia del provvedimento impugnato.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione sollecita della trattazione del merito può accompagnarsi alla sospensione cautelare del provvedimento, se la definizione ravvicinata della causa non è di per sé sufficiente a evitare il pregiudizio nelle more.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche senza una dettagliata esplicitazione, nell’ordinanza, dei motivi di illegittimità dedotti, quando il provvedimento si limita a una valutazione interinale del periculum e rinvia l’approfondimento della controversia alla fase di merito.
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