Cassazione Penale, Sentenza n. 35157/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo vizi della motivazione e travisamento della prova: a) mancata indicazione degli artifizi o raggiri posti in essere, considerando che non avrebbe mai incontrato le persone offese; b) travisamento della prova per diversa valutazione delle risultanze processuali; c) errata applicazione della legge perché il suo ruolo sarebbe stato solo quello di aver eseguito la procedura di finanziamento senza la presenza degli interessati, senza dolo o profitto; d) mancanza della prova dell'interposizione finalizzata ad ingannare le vittime e quindi dell'elemento soggettivo della truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove (travisamento del fatto), non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la ricostruzione del merito secondo cui il ricorrente, impiegato postale, attestò falsamente la presenza delle firme delle persone offese e contribuì in modo essenziale al conseguimento dell'indebito vantaggio di euro 15.000,00. Per l'inammissibilità del ricorso il Supremo Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese del grado delle parti civili (liquidate in complessivi euro 4.500,00). Ha altresì dichiarato inammissibili le domande proposte in cassazione dal responsabile civile per mancato esercizio del gravame in appello.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Richiamata la limitazione dell'impugnazione per travisamento della prova: è ammesso il motivo solo se il giudice di merito ha fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova oggettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale; non è consentita la rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità
L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 (modifica art. 606 c.p.p.)
Richiamata come causa della nuova formulazione del motivo di cassazione per travisamento della prova e della conseguente limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie di merito
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riconsiderare i fatti e a rivalutare il materiale probatorio: il ricorso non può trasformarsi in una nuova analisi dei fatti (travisamento del fatto).
- Il vizio di travisamento della prova è ammesso solo se il giudice di merito si è basato su una prova inesistente o su un risultato di prova oggettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale; critiche informative o alternative interpretazioni delle stesse prove sono inammissibili in cassazione.
- Per ottenere l'accoglimento in cassazione bisogna dimostrare contraddizioni logiche manifeste nella motivazione (irrazionalità, impossibilità logica, contraddizione insanabile), non semplici divergenze di valutazione.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni a favore della Cassa delle Ammende; analogamente le spese delle parti civili possono essere rimborsate dal ricorrente.
- Se il responsabile civile non impugna in appello, le domande da questi proposte in cassazione sono inammissibili: la mancata impugnazione di decisioni di merito preclude la proposizione di nuove questioni in sede di legittimità.
- Nelle ipotesi di contestata truffa basata su firme e pratiche bancarie, la prova del dolo e dell'interposizione è valutata dal giudice di merito; la difesa deve puntare in cassazione su errori giuridici o su travisamento della prova in senso stretto, non su mera alternativa interpretativa dei fatti.
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