Cassazione Penale, Sentenza n. 46762/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida del provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione alla questura in occasione delle partite del Parma per 8 anni. I motivi principali: (1) violazione di legge (art. 6 L. 401/1989) per mancato rispetto del termine incomprimibile di 48 ore tra notifica del provvedimento e convalida, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa; (2) omessa valutazione delle deduzioni difensive depositate tempestivamente (13/03/2024 ore 16:19) prima del decorso delle 48 ore; (3) difetto di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza, in particolare per l'obbligo di presentazione anche per trasferte; (4) violazione dell'art. 6, comma 5 L. 401/1989 in relazione alla durata di 8 anni della misura nonostante si tratti del primo provvedimento (per il primo daspo il termine previsto è tra 1 e 5 anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore dell'11/03/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione, ritenendo che la convalida sia intervenuta senza assicurare il decorso del termine di 48 ore e non abbia tenuto conto delle difese tempestivamente depositate. Restano intatte le disposizioni amministrative relative al divieto di accesso agli impianti/manifestazioni. La Corte ha ritenuto superflua l'analisi degli ulteriori motivi per effetto del pronunciamento rescindente. La cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Pavia.
Norme richiamate
L'art. 6 prevede il diritto dell'interessato a un termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo prima della convalida, per consentire il contraddittorio; il comma 5 stabilisce limiti di durata per il daspo (per il primo provvedimento da 1 a 5 anni), cui la Corte fa riferimento per valutare la legittimità della durata di 8 anni.
L'inosservanza del termine di 48 ore genera una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c), con conseguente annullamento senza rinvio della convalida giudiziale del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte della misura estorta per questa violazione.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che impone obblighi personali non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica all'interessato; il mancato rispetto di tale termine viola il diritto di difesa e determina nullità generale.
- Le difese e le memorie depositate entro il termine a difesa devono essere valutate dal giudice della convalida; l'omessa considerazione di deduzioni tempestive può fondare l'annullamento.
- L'annullamento per violazione del termine di difesa incide sulla parte cautelare/sanzionatoria del provvedimento (qui l'obbligo di presentazione) ma non necessariamente sulla componente amministrativa del divieto di accesso agli impianti, che può restare operativa.
- La durata della misura deve rispettare i limiti stabiliti dalla legge (per il primo daspo da 1 a 5 anni): durate eccedenti possono essere impugnate per illegittimità.
- Quando la Corte annulla per motivo rescindente (es. nullità per violazione del termine a difesa), gli ulteriori motivi di ricorso diventano superflui e non vengono esaminati.
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