Sentenza n. 271/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 758/2024 del 14/07/2024, resa dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, n. 758/2024. Tale sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato, producendo la relativa schermata, che il giudicato era stato integralmente eseguito e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere nonché la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente realizzata la pretesa dedotta in giudizio in conseguenza della sopravvenuta ottemperanza al giudicato. Ha inoltre applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe avuto ragione in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
Come è indicizzato
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