Cassazione Civile, Ordinanza n. 40564/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dall'agente della riscossione contro i germani proprietari di un immobile e contro la soggetto che lo aveva acquistato con atto di compravendita dell'1 agosto 2013, per ottenere la dichiarazione di inefficacia di tale trasferimento. I convenuti eccepivano che sul medesimo bene e sul medesimo rapporto era già pendente, davanti al Tribunale di Napoli, un altro giudizio revocatorio nel quale l'agente della riscossione era intervenuto volontariamente nel 2016. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava la litispendenza, ritenendosi giudice successivamente adito. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva regolamento di competenza deducendo che, nelle more, il giudizio di Napoli era stato abbandonato, cancellato dal ruolo ed estinto per rinuncia agli atti non accettata? In ogni caso sosteneva che, al momento della decisione sulla litispendenza, il precedente giudizio non era più pendente e che quindi difettava il presupposto della litispendenza.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha rilevato che la verifica della litispendenza va compiuta con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, tenendo conto anche di eventuali eventi sopravvenuti. Poiché il giudizio prima instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli era stato successivamente cancellato dal ruolo ed estinto, è venuto meno il presupposto della litispendenza rispetto al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'ordinanza impugnata è stata cassata e la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata dichiarata, con rimessione delle parti per la riassunzione della causa nel termine di legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
La litispendenza va esclusa se, al momento della decisione del giudice successivamente adito, il giudizio preventivamente instaurato non è più pendente per intervenuta estinzione.
Richiamato per descrivere l'intervento volontario dell'agente della riscossione nel precedente giudizio revocatorio.
Richiamato con riferimento alla rinuncia agli atti del giudizio nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Napoli.
La Corte afferma che non operano, per gli atti relativi a questioni rilevabili d'ufficio e proponibili in ogni grado, le preclusioni previste da tale norma; quindi la documentazione sull'estinzione del precedente giudizio poteva essere prodotta anche in cassazione.
Massime di principio
- Ai fini della litispendenza, il giudice deve verificare la contemporanea pendenza dei due giudizi al momento in cui decide sulla relativa eccezione, considerando anche gli eventi processuali sopravvenuti.
- Se il giudizio preventivamente instaurato si estingue nelle more, viene meno il presupposto della litispendenza e il giudice successivamente adito non può declinarne la competenza per tale ragione.
- La documentazione relativa a fatti sopravvenuti idonei a incidere su questioni rilevabili d'ufficio, come la litispendenza, può essere prodotta anche in cassazione, non essendo soggetta al divieto di cui all'art. 372 c.p.c. per gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio.
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