Cassazione Penale, Sentenza n. 26883/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli per reati di riciclaggio, falsità ideologica in atto pubblico e ricettazione. Sostenevano di essersi limitati a concedere l'uso di un piazzale per il parcheggio/deposito (Iorio) e di avere una presenza solo saltuaria (Di Muro), di non aver predisposto né compilato né sottoscritto le bollette doganali false e di non aver avuto consapevolezza della provenienza furtiva dei veicoli e dei pezzi rinvenuti (centralina e cablaggio). Chiedevano quindi l'assoluzione o, in subordine, la derubricazione in incauto acquisto e/o revisione delle pene tenendo conto della marginalità del loro ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificità e per mancata correlazione tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata. I giudici hanno ritenuto che i ricorrenti non abbiano confrontato i motivi di ricorso con le argomentazioni della Corte d'appello (osservazioni sulle intercettazioni, attività di stoccaggio, organizzazione dei carichi, conoscenza della mancanza di targhe e documenti e consapevolezza della provenienza furtiva) e si siano limitati a riproporre le stesse difese già disattese in appello. È richiamato il principio che la Cassazione non può rivedere i fatti della causa con autonomi criteri valutativi. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato nelle sue lettere "b" (inosservanza o errata applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche) ed "e" (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) per definire i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici e non correlati alla motivazione di merito, quindi inidonei a fondare il ricorso.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3.000.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con specificità le ragioni di diritto e contestare espressamente e punto per punto la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in appello è inammissibile.
- La Corte di legittimità non è competente a riesaminare i fatti della causa né a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: il ricorrente deve limitare le censure a questioni di diritto o dimostrare contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, con chiari riferimenti agli argomenti adottati dal giudice di merito.
- Per far valere l'assenza di dolo o consapevolezza (es. in reati come riciclaggio o ricettazione) è necessario criticare in concreto le risultanze probatorie e la loro valutazione da parte del giudice, mostrando dove la motivazione sarebbe illogica o incompatibile con le prove acquisite.
- Se si propone una derubricazione o una diversa qualificazione giuridica (es. incauto acquisto vs. ricettazione), il ricorso deve argomentare specificamente perché la fattispecie applicata è errata rispetto agli elementi probatori, non limitandosi a richieste generiche di rivalutazione delle pene.
- L'inammissibilità comporta spesso l'aggravio di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); pertanto occorre valutare attentamente la concretezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
Testo integrale
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