Sentenza n. 1075/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - della nota ASL NA 2 Nord del 29/08/2022 avente ad oggetto “Richiesta nota di credito Risonanza magnetica Nucleare Luglio 2022”; - della nota ASL NA 2 Nord del 13/09/2022 avente ad oggetto “Richiesta Nota di Credito Risonanza Magnetica Nucleare Agosto 2022”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente e comunque lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell’azienda sanitaria con richiesta di emissione di note di credito a storno di prestazioni di risonanza magnetica poste a carico del Servizio sanitario regionale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ricorrente, autorizzata e accreditata per l’erogazione di prestazioni di risonanza magnetica mediante apparecchiatura a basso campo magnetico, ha impugnato le richieste dell’azienda sanitaria relative all’emissione di note di credito per prestazioni erogate nei mesi di luglio e agosto 2022. Ha sostenuto che l’azienda sanitaria avesse erroneamente interpretato la normativa di riferimento, poiché le apparecchiature utilizzate avrebbero consentito l’erogazione, a carico del Servizio sanitario nazionale, anche di indagini relative a determinati distretti corporei. La ricorrente ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato ritenuti favorevoli alla propria tesi. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione, osservando che la controversia riguardava in concreto la debenza di corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie rese nell’ambito del rapporto tra struttura accreditata e azienda sanitaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha qualificato il petitum sostanziale come contestazione dell’effettiva debenza di corrispettivi e, quindi, come controversia avente ad oggetto diritti soggettivi di credito nell’ambito di un rapporto paritario di natura contrattuale. Ha ritenuto non controverso l’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione, né l’esistenza o il contenuto della concessione o dell’accreditamento, ma soltanto la pretesa restitutoria o di storno riferita a specifiche prestazioni. Ha applicato l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Ha richiamato, per identità di impostazione, una precedente sentenza resa tra le medesime parti su analoghe richieste di note di credito e precedenti del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione. Ha fatto salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a., consentendo la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’azienda sanitaria non si è costituita.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […] le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Le controversie relative a concessioni di pubblici servizi concernenti esclusivamente la debenza di corrispettivi, senza verifica dell’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla norma.
Il giudice ha previamente avvisato la parte ricorrente della possibile rilevazione d’ufficio del difetto di giurisdizione.
Il TAR ha richiamato per relationem la motivazione di una propria precedente sentenza relativa a una controversia sovrapponibile.
Massime di principio
- Nell’ambito dei rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguarda esclusivamente l’effettiva debenza, il quantum o lo storno di corrispettivi per prestazioni già erogate, senza contestare l’esistenza o il contenuto dell’accreditamento né l’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi non comprende le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi quando il rapporto controverso si svolge su un piano paritario e ha ad oggetto diritti soggettivi di credito.
- La qualificazione della giurisdizione deve essere effettuata sulla base del petitum sostanziale: la forma dell’impugnazione di una nota dell’amministrazione non determina la giurisdizione se la pretesa sostanziale riguarda soltanto l’adempimento o la contestazione di obbligazioni patrimoniali.
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