Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10490/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 24.04.2020 al 14.12.2020. Contestazione della determinazione del termine biennale di presentazione dell'istanza (calcolo del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del 31.05.2021) e censura della decisione che aveva ritenuto non valida la presentazione mediante invio postale dopo presunta abrogazione dell'art. 583 c.p.p. Il ricorrente sostiene che il passaggio in giudicato è avvenuto il 15.10.2021 e che, poiché il 15.10.2023 era domenica, il termine è prorogato al 16.10.2023, giorno in cui è stata spedita l'istanza; inoltre sostiene che la presentazione per posta era ancora possibile per effetto del differimento previsto dal d.lgs. n.150/2022.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto corretta la determinazione del passaggio in giudicato il 15.10.2021 e avente dies ad quem il 15.10.2023, prorogato al 16.10.2023 per coincidere con giorno non festivo. Ha poi affermato l'ammissibilità della presentazione della domanda di riparazione a mezzo del servizio postale e stabilito che la tempestività va valutata con riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione. Ne consegue che l'istanza inoltrata per posta il 16.10.2023 è tempestiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti rimessi per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 315 c.p.p.

    stabilisce il termine biennale per la presentazione dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte applica tale termine decorrente dalla definitività della sentenza

  • art. 583 c.p.p.

    norma sulla presentazione per posta di atti processuali originariamente prevista; la Corte considera comunque ammesso l'uso del servizio postale per la domanda di riparazione, rilevando che l'abrogazione o la disciplina normativa successiva non può ledere il diritto del richiedente in assenza di chiara disposizione intertemporale

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150

    art. 98, comma 1, lett. a) e art. 87

    rilevato nel ricorso come norma che avrebbe abrogato l'art. 583 c.p.p.; la difesa sosteneva un differimento dell'abrogazione (art. 87) fino all'entrata in vigore del regolamento, ma la Corte ha ritenuto non ostativa l'uso della data di spedizione per valutare la tempestività

  • art. 172 c.p.p.

    richiamato per la determinazione del dies a quo del termine biennale in relazione ai termini di impugnazione e alla sospensione feriale

  • art. 121 c.p.p.

    norma generale sul deposito in cancelleria di memorie e richieste scritte; la Corte osserva che non impone sanzione per modalità diverse di presentazione

  • art. 645 c.p.p.

    richiamato in relazione alla sanzione di inammissibilità legata alla scadenza del termine biennale, ma non esclude la presentazione per posta

  • art. 175 c.p.p.

    art. 175, comma 2-bis c.p.p.

    richiamato in giurisprudenza delle Sezioni Unite per l'affermazione che, se una istanza è presentata per posta, la tempestività si valuta in base alla data di spedizione

  • sent. Corte cost. n.477/2002

    sent. n.477 del 26/11/2002

    richiamata per il principio che la tutela dell'accesso alla giustizia impone che, in caso di formalità processuali, non si ponga il rischio di pregiudizio del richiedente per cause estranee come disservizi postali; utilizzata in argomento per favorire la data di spedizione

Massime di principio

  • Per la riparazione per ingiusta detenzione il termine biennale decorre dalla definitività della sentenza di proscioglimento/assoluzione; il calcolo del passaggio in giudicato deve tenere conto dei termini di impugnazione e delle sospensioni previste.
  • Se il dies ad quem cade in giorno festivo o domenicale, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
  • La presentazione di domande non disciplinate da modalità rigorose può avvenire anche mediante servizio postale; la tempestività va valutata con riferimento alla data di spedizione e non alla data di ricezione, per evitare che il richiedente subisca gli effetti di eventuali ritardi postali.
  • Modifiche legislative che incidono sulle modalità di deposito (es. abrogazione di norme sul deposito per posta) devono essere interpretate con attenzione intertemporale; in assenza di disciplina esplicita applicabile retroattivamente, non si deve ingiustamente pregiudicare il diritto del richiedente.
  • È prudente conservare e produrre prova della data di spedizione (ricevuta di spedizione, raccomandata, ecc.) quando si inviano istanze per posta per poter dimostrare la tempestività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.