Cassazione Civile, Ordinanza n. 12098/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita a distanza di pesi borbonici conclusa tramite piattaforma online, pagati con due bonifici per complessivi euro 6.000,00. L'acquirente ha dedotto che il venditore avrebbe spedito solo parte dei beni, alcuni dei quali danneggiati, e che non avrebbe consegnato ulteriori 33 pesi già pagati né 22 pesi maltesi promessi gratuitamente come compensazione. In primo grado il giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendola assolutamente generica e indeterminata nel petitum. In appello il Tribunale ha invece accolto parzialmente la domanda, condannando il venditore alla restituzione di euro 5.000,00 oltre interessi, ma respingendo la domanda risarcitoria per genericità e difetto di prova. Il venditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 164 c.p.c., sostenendo che l'atto di citazione fosse nullo per indeterminatezza del quantum e del petitum, perché la somma richiesta comprendeva indistintamente restituzione e risarcimento; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale avrebbe insieme negato e riconosciuto una quota risarcitoria nell'importo di euro 5.000,00 e avrebbe dato atto di non contestazione pur in presenza di contestazioni reciproche; 3) violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. in tema di spese, contestando la condanna alle spese dei due gradi anche in favore della terza chiamata Poste Italiane s.p.a., assumendo che, se accolti i primi due motivi, l'appello avrebbe dovuto essere respinto con condanna dell'appellante alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda introduttiva era sufficientemente determinata: non occorrono formule sacramentali e l'oggetto della domanda era chiaramente individuabile, poiché l'attore aveva chiesto la restituzione del prezzo versato per l'inadempimento del venditore e un ulteriore risarcimento equitativo, in modo tale da consentire al convenuto di difendersi. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che non vi era alcuna contraddizione nella sentenza impugnata: il Tribunale aveva accolto solo la domanda restitutoria del prezzo, pari a euro 5.000,00, e aveva invece respinto la domanda risarcitoria per genericità e mancanza di prova; la menzione della non contestazione riguardava la ricostruzione del fatto storico dell'inadempimento e non le altre questioni controverse. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di autonoma sostanza, essendo costruito solo come conseguenza dell'eventuale accoglimento dei primi due motivi. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascun controricorrente e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda ricorre solo in caso di omissione totale o assoluta incertezza del petitum; l'oggetto va desunto dall'atto nel suo complesso e va valutato in concreto in relazione alla possibilità per il convenuto di approntare adeguate difese.
Il requisito della determinazione della cosa oggetto della domanda concerne sia il petitum immediato sia il petitum mediato e non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda sia agevolmente individuabile dal contenuto dell'atto.
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o tale da non consentire il controllo del ragionamento decisorio; resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
La censura relativa alla nullità della sentenza o del procedimento può legittimare l'esame diretto degli atti quando la doglianza sia rituale e specificamente formulata.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta come errore nell'applicazione della norma sostanziale o processuale, non come mera critica alla motivazione o al risultato della decisione.
Le spese seguono la soccombenza; la censura sulle spese è inammissibile se è solo conseguenziale all'eventuale accoglimento di altri motivi e non contiene una autonoma critica alla statuizione impugnata.
Ricorrendone i presupposti, può essere pronunciata la condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata anche nel giudizio di cassazione.
La caducazione delle statuizioni dipendenti opera solo se vengano accolti i capi da cui esse dipendono; se i motivi principali sono rigettati, resta ferma la statuizione sulle spese.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda si configura solo quando il petitum sia totalmente omesso o assolutamente incerto; non basta che la quantificazione economica sia discussa o che la domanda sia formulata in modo non impeccabile, se il convenuto può comunque comprendere con chiarezza la pretesa e difendersi.
- La determinazione dell'oggetto della domanda va valutata leggendo l'atto nel suo complesso, comprensivo di esposizione in fatto e conclusioni, e non soltanto la parte conclusiva; la specificazione dei fatti costitutivi e del titolo della pretesa può bastare anche se la somma richiesta non è articolata in voci perfettamente separate.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riforma del 2012 è limitato ai casi estremi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; il semplice dissenso sulla valutazione del materiale di causa o la pretesa insufficienza della motivazione non sono più sufficienti.
- La statuizione sulle spese non può essere censurata utilmente con un motivo meramente consequenziale all'accoglimento di altri motivi: occorre una critica autonoma e specifica della regolazione delle spese.
- Quando il giudice d'appello accoglie solo la domanda restitutoria e respinge quella risarcitoria per genericità e difetto di prova, non sussiste contraddizione se l'importo liquidato corrisponde al prezzo da restituire e non al danno risarcibile.
- Le affermazioni di non contestazione riferite alla ricostruzione del fatto storico non sono incompatibili con la permanenza del contrasto sulle conseguenze giuridiche, sull'ammontare della pretesa o sulla prova del danno.
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