Sentenza del 28/02/2017 n. 921 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Presupposto d'imposta - Cambio destinazione terreno - Obbligo comunicazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'area fosse stata assoggettata a ICI come edificabile senza che il Comune gli avesse previamente comunicato il cambio di destinazione da terreno agricolo ad area edificabile. L'omessa comunicazione avrebbe impedito al contribuente di conoscere tempestivamente il presupposto e la corretta base imponibile del tributo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai fini dell'ICI rileva l'effettiva qualificazione urbanistica dell'area come edificabile, non il fatto che il Comune abbia omesso di comunicare individualmente tale cambiamento. L'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002 impone la comunicazione ai proprietari, ma non prevede una specifica sanzione per la sua omissione. Tale omissione, di per sé, non invalida l'accertamento né pregiudica il diritto di difesa del contribuente, salvo che sia dimostrato un concreto impedimento alla difesa.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, legge n. 289/2002
I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario.
L'obbligo di comunicazione a carico del Comune non è assistito da una specifica sanzione e la sua violazione non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento ICI.
Massime di principio
- La qualificazione di un terreno come edificabile ai fini tributari dipende dalla sua destinazione urbanistica effettiva, non dalla comunicazione individuale del Comune al proprietario.
- L'omessa comunicazione prevista dalla legge non determina automaticamente la nullità o l'annullamento dell'avviso di accertamento, se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Il contribuente che contesta l'imposta deve allegare e provare un danno difensivo concreto, non limitarsi a invocare la mancata comunicazione del cambio di destinazione.
- La mancata previsione di una sanzione specifica per l'inadempimento dell'obbligo informativo tende a escludere che tale inadempimento incida, da solo, sulla debenza del tributo.
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