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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35119/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze attenessero a valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità e che la motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto fosse adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino è stato proposto dall'imputato e riguardava esclusivamente il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura mirava, in sostanza, a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello circa la non lieve entità dell'offesa, deducendo profili che la Corte di cassazione ha qualificato come inammissibili questioni di fatto. L'ordinanza rileva che la motivazione della decisione impugnata era corretta e priva di vizi logici e giuridici, in quanto fondata sulle modalità e circostanze della condotta.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità e le circostanze della condotta evidenziano un'offesa non lieve; tale valutazione, se congruamente motivata, non è censurabile in cassazione mediante mere contestazioni di merito.

Massime di principio

  • La censura in cassazione contro il diniego della particolare tenuità del fatto non può risolversi in una rivalutazione del fatto e delle circostanze concrete già apprezzate dal giudice di merito.
  • L'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è legittima quando la motivazione dia conto, in modo non manifestamente illogico, che la condotta e le sue modalità esprimono un'offesa non tenue.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a contestare apprezzamenti fattuali già compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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