Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00370/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della pensione di anzianità, con richiesta di ricostituzione della prestazione includendo le annualità dal 1987 al 1992. Il pensionato sosteneva che, per quel periodo, dovessero essere valorizzati i contributi versati come artigiano al Servizio Sanitario Nazionale, contributi che l'ente previdenziale non aveva computato ai fini del trattamento pensionistico. In primo grado la domanda era stata respinta; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo corretta l'esclusione di quei versamenti dal calcolo pensionistico e osservando anche che non risultava adeguatamente chiarita la posizione contributiva nella gestione artigiani per il periodo contestato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse reso una motivazione solo apparente, limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado senza autonome valutazioni e senza confutare specificamente i motivi di appello. L'ente previdenziale ha resistito eccependo anche l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, per mancata riproduzione dei motivi di appello, e ha difeso la correttezza della decisione nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura non fosse specifica perché il ricorrente non aveva riportato in ricorso i motivi di appello, impedendo così di verificare l'effettivo ambito delle doglianze proposte in secondo grado; dall'altro, ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la Corte d'appello non si era limitata a un mero rinvio acritico alla sentenza di primo grado, ma aveva espresso un ulteriore passaggio argomentativo, aderendo al ragionamento del tribunale e richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla natura tributaria del contributo SSN e sulla sua irrilevanza ai fini della ricostituzione pensionistica. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento

    il vizio di motivazione apparente può essere dedotto come nullità processuale solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    violazione dedotta dal ricorrente

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; il difetto totale o apparente integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    violazione dedotta dal ricorrente

    la motivazione deve esplicitare, anche sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    violazione dedotta dal ricorrente

    ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; la motivazione apparente è incompatibile con il precetto costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamo ricostruttivo della Corte

    il vizio sussiste quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non può essere integrata dall'interprete con congetture.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di una reale esplicitazione delle ragioni della decisione, o presenti argomentazioni irriducibilmente contrastanti, perplesse o incomprensibili; non basta che il giudice d'appello aderisca alla decisione di primo grado, se chiarisce, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma.
  • In sede di legittimità, chi denuncia la mancata specificità o la motivazione apparente della sentenza di appello deve riportare nel ricorso gli elementi necessari a verificare l'ampiezza delle censure svolte in appello; la mancata riproduzione dei motivi di gravame può determinare difetto di specificità del ricorso.
  • I contributi aventi natura tributaria non possono essere automaticamente computati ai fini della ricostituzione della pensione se non incidono sulla posizione assicurativo-previdenziale e non implementano l'estratto contributivo.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando la Corte territoriale non si limita a un rinvio formale alla sentenza di primo grado, ma valuta la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata alla luce della giurisprudenza consolidata e confuta, sia pure sinteticamente, la tesi dell'appellante.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.