Cassazione Penale, Ordinanza n. 25867/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile in primo grado del delitto di furto aggravato, il quale aveva proposto appello contro la sentenza di condanna. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per genericità dei motivi. Contro tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la declaratoria di inammissibilità dell'appello fosse ingiustificata. La Corte di cassazione ha rilevato che il solo motivo di ricorso era manifestamente infondato, perché l'atto di appello non si era confrontato con le ragioni della decisione di primo grado, basate in particolare sulle immagini di videosorveglianza e sul riconoscimento dell'autore da parte di un testimone di polizia giudiziaria.
Norme richiamate
Richiamato come norma che impone un tasso di specificità dei motivi di impugnazione sufficiente a evitare l'inammissibilità dell'atto di appello.
Richiamato come disposizione che consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando i motivi non raggiungono il livello di specificità richiesto.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche è insufficiente.
- La verifica della specificità dei motivi di impugnazione va compiuta mettendo a raffronto le censure formulate con la consistenza argomentativa del provvedimento impugnato.
- Quando l'atto di appello omette di confutare le principali ragioni poste a base della condanna, la declaratoria di inammissibilità per genericità è legittima.
- In sede di ricorso per cassazione contro l'inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato il motivo che non si confronti con la valutazione di genericità già operata dal giudice di merito.
- Le prove richiamate nella sentenza di condanna, se chiaramente valorizzate dal giudice di merito, devono essere specificamente contestate nell'atto di gravame per evitare l'inammissibilità.
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