Cassazione Civile, Ordinanza n. 07404/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un socio accomandatario di una società operante nel settore edilizio ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Cosenza contro un avviso di addebito notificato dall'INPS per il pagamento di contributi previdenziali riferiti alla gestione artigiani. Il Tribunale di Cosenza si è dichiarato incompetente per territorio ritenendo competente il Tribunale di Vibo Valentia, in quanto sede dell'ufficio INPS che aveva iscritto a ruolo il credito. Riassunta la causa, il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato d'ufficio conflitto di competenza, sostenendo invece la competenza del Tribunale di Cosenza perché coincidente con il luogo di residenza dell'opponente. Il ricorso verte quindi sulla corretta individuazione del foro territorialmente competente nelle controversie contributive relative a lavoratore autonomo, e sulla non estendibilità del foro della sede dell'ente creditore previsto per le controversie dei datori di lavoro.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro. Ha valorizzato il principio per cui, nelle controversie relative agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo, la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1. Ha inoltre escluso che la regola speciale del comma 3 dell'art. 444 c.p.c., prevista per le controversie riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro, possa essere applicata in via estensiva o analogica ai lavoratori autonomi. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento di ufficio.
Norme richiamate
stabilisce il foro generale della residenza dell'attore nelle controversie previdenziali relative agli obblighi contributivi di lavoratori autonomi.
costituisce una deroga al foro generale e si applica solo alle controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, con competenza del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore; non è applicabile estensivamente o analogicamente ai lavoratori autonomi.
richiamato per il regolamento di competenza d'ufficio.
richiamato per il regolamento di competenza d'ufficio.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86
richiamato come norma modificativa dell'art. 444 c.p.c.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali relative agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo, la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di residenza dell'attore.
- La regola speciale che radica la competenza nel tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore opera solo per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Le deroghe al foro generale in materia di competenza territoriale nei giudizi previdenziali sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica.
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