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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07002/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Il Comune ha impugnato in cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro l'annullamento di avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2004-2009. La controversia riguardava la tassazione di determinate superfici di immobili detenuti dal contribuente, tra cui aree operative e locali destinati ad attività di bar e ristorante, nonché alcune superfici esterne che il giudice di merito aveva ritenuto non tassabili o non sufficientemente individuate negli atti impositivi. Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'obbligo dichiarativo del contribuente comporta anche l'onere di indicare le superfici e le eventuali esenzioni; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, per omessa pronuncia sulla tassabilità di aree imponibili e per avere escluso l'imponibilità per mancata indicazione esatta delle aree esenti; 3) violazione del principio sull'onere della prova, perché la CTR avrebbe posto a carico del Comune la dimostrazione delle superfici esenti, invece che del contribuente; 4) violazione dei principi motivazionali, per avere ritenuto carente la motivazione degli avvisi in ragione della mancata indicazione delle superfici esenti; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi del processo tributario, per avere annullato gli atti senza quantificare l'imposta sulle superfici comunque imponibili.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, riqualificandone il contenuto come censure di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 507/1993

    L'obbligo dichiarativo del contribuente rileva ai fini dell'individuazione delle superfici imponibili e delle eventuali condizioni di esenzione; la mancata denuncia delle aree esenti impedisce di far valere l'intassabilità se non provata in giudizio.

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    Nella TARSU la prova dell'esistenza e della delimitazione delle zone esentate spetta a chi invoca l'esenzione, poiché essa costituisce eccezione alla regola generale di tassazione di chi occupa o detiene immobili nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato.

  • art. 71, comma 2, d.lgs. 507/1993

    L'atto impositivo TARSU deve indicare soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera; non è necessario riportare la formula di calcolo, la quantità totale dei rifiuti, la superficie totale a ruolo o altri dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure formulate dal ricorrente sono state lette complessivamente per ricondurle a specifiche violazioni di legge; la CTR, nel merito, aveva omesso di applicare correttamente la disciplina sostanziale sulla tassabilità e sulle esenzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze, pur poco tassative nella formulazione, sono state riqualificate come violazioni di legge e quindi esaminate nel merito.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, l'atto impositivo non deve contenere una motivazione analitica sull'esclusione di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile, essendo sufficiente l'indicazione della tariffa e della delibera di riferimento, salvo casi particolari in cui la motivazione espressa sia resa indispensabile dalle specifiche circostanze concrete.
  • Nel regime TARSU, l'onere di provare l'esistenza, l'estensione e la delimitazione delle superfici non assoggettabili a tassazione grava sul contribuente che invoca l'esenzione, trattandosi di deroga alla regola generale della tassazione di chi occupa o detiene immobili serviti dal Comune.
  • La mancata presentazione della dichiarazione prevista dalla disciplina TARSU impedisce, di regola, di opporre l'intassabilità delle superfici, se il contribuente non dimostri in giudizio con elementi obiettivi o documentazione idonea le condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti.
  • Quando un ricorso per cassazione contiene censure formulate in modo non perfettamente tipico, la Corte può ricondurle complessivamente a una delle categorie dell'art. 360 c.p.c. se dall'insieme delle doglianze è comunque desumibile il nucleo delle violazioni denunciate.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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