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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23957/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice esecuzione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che, in sede esecutiva, aveva escluso la riconducibilità dei reati per cui era stato condannato con due sentenze a un medesimo disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. La decisione di merito aveva valorizzato la distanza cronologica tra i fatti, le modalità delle condotte e la tipologia dei reati, ritenendo non decisiva, ai fini della continuazione, la circostanza che in entrambe le sentenze fosse stata contestata e ritenuta la medesima aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991. Il ricorso proponeva censure sostanzialmente confutative, insistendo sull'effettiva ricorrenza di elementi idonei a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso e contestando la valutazione resa dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i criteri in tema di continuazione, escludendo il medesimo disegno criminoso sulla base di argomenti lineari e logicamente coerenti, non sindacabili in sede di legittimità in assenza di vizi logici o travisamento dei fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    identità del disegno criminoso

    La continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera propensione a delinquere.

  • art. 7 l. n. 203/1991

    La sola contestazione e affermazione dell'aggravante non è di per sé elemento decisivo per dimostrare il medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un progetto criminoso unitario e originario, già delineato nelle sue linee essenziali al momento della commissione del primo reato.
  • La mera omogeneità tra reati, la comune matrice criminosa o la presenza della stessa aggravante non sono da sole sufficienti: occorre una verifica complessiva di indici concreti, tra cui contiguità temporale, modalità della condotta, causali, sistematicità e abitudini di vita.
  • La nozione di "medesimo disegno criminoso" è distinta dal programma di vita delinquenziale: quest'ultimo esprime una generica attitudine alla commissione di reati futuri, non la deliberazione unitaria di specifiche condotte.
  • L'apprezzamento sulla sussistenza della continuazione è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, coerente e priva di manifeste illogicità o travisamento dei fatti.
  • Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale valutativo senza evidenziare reali vizi della motivazione sono confutative e non consentono l'accoglimento del ricorso in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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