Cassazione Penale, Sentenza n. 48659/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. di Treviso (25/02/2022) di applicazione della custodia in carcere per associazione per delinquere e numerosi furti aggravati (assalti a sportelli bancomat con ordigni esplosivi e furti consumati/ tentati tra il 17/02/2021 e il 19/08/2021). Il ricorrente ha proposto sei motivi: contestazione dell'identificazione dalle immagini (corporatura, camminata, travisamento), rilevanza e attendibilità dei fotogrammi di videosorveglianza, valenza indiziaria del tracciato GPS e delle celle agganciate, insufficienza delle intercettazioni/assenza di captazioni per alcuni eventi, criticità nella motivazione sulla partecipazione ai singoli raid, e domanda di applicazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) in relazione a precedenti datati e comportamento successivo (lavoro regolare, misure alternative precedenti ben gestite).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione lineare, coerente e adeguata, fondata sulla convergenza di molteplici elementi indiziari (osservazioni degli organi di polizia giudiziaria, fotogrammi di videosorveglianza, tracciati GPS e celle, intercettazioni, comportamento processuale e investigativo del gruppo). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere i fatti) e respinto le doglianze difensive che erano, in gran parte, contestazioni di merito o letture alternative dei medesimi elementi. È stata confermata la sussistenza della gravità indiziaria e la necessità della misura custodiale; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma di riferimento per il ricorso al riesame
norma procedurale richiamata come titolo dell'impugnazione originaria davanti al giudice del riesame
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
limita l'intervento della Corte di Cassazione ai casi di violazione di specifiche norme di legge o di mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione; impedisce alla Cassazione di riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione degli elementi probatori
art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
criterio per valutare l'adeguatezza delle misure cautelari rispetto alle esigenze di prevenzione: il giudice deve tenere conto della pericolosità sociale e della prognosi di adempimento degli obblighi connessi a misure meno afflittive
art. 275 cod. proc. pen., commi 3 e 3-bis
art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
richiamata dalla difesa per sostenere l'adeguatezza di misure alternative alla custodia; la Corte ha ritenuto però che la valutazione negativa dei precedenti e dei benefici precedenti fosse legittima e rilevante ai fini della pericolosità sociale
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alle somme dovute e alla formalità di rito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione valuta soltanto profili di diritto e vizi motivazionali macroscopici: non rivede la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
- La gravità indiziaria può essere desunta dalla convergenza di elementi parziali (videosorveglianza, osservazioni della P.G., dati GPS/celle, intercettazioni): singoli indizi non devono essere decisivi se letti unitariamente conferiscono significato probatorio.
- Contestate identità e riconoscimenti visivi devono essere confutate con censure precise e dimostrabili; la mera proposta di una lettura alternativa dei fatti non è sufficiente in Cassazione.
- I dati di localizzazione (GPS, celle telefoniche) e la vicinanza dell'automezzo al luogo di dimora possono assumere valore indiziario se inseriti in un contesto investigativo coerente (ripetuti spostamenti, ruolo nel gruppo, ripetute partecipazioni ai colpi).
- L'interpretazione del linguaggio criptico o allusivo nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se fondata su massime di comune esperienza, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- La regolare condotta successiva e l'utilizzo passato di misure alternative sono elementi rilevanti ma non automaticamente determinanti: la loro efficacia va valutata rispetto alla gravità dei fatti e alla pericolosità sociale emersa dall'insieme delle indagini.
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