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Sentenza

Sentenza del 16/11/2017 n. 4776 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Avviso di accertamento - Amministratore di fatto - Legittimazione passiva - Necessità contestazione e dimostrazione poteri di tipici funzione di amministrazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo perché notificato a un soggetto privo di poteri di rappresentanza legale, senza che l'Amministrazione avesse dimostrato che egli fosse effettivamente amministratore di fatto della società. La sola qualità di socio di fatto non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva né a rendere valido l'atto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva e la validità dell'avviso di accertamento, sostenendo di non avere la rappresentanza legale della società e di non poter essere destinatario dell'atto in quanto mera persona indicata come socio di fatto. In caso di contestazione della qualità di amministratore di fatto, spetta all'Amministrazione dimostrare concretamente l'esercizio di poteri tipici della funzione amministrativa, secondo i requisiti previsti dall'art. 2639 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 2639 del codice civile

    La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova dell'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla funzione amministrativa. L'onere della relativa dimostrazione grava sull'Amministrazione quando essa notifica l'accertamento al presunto amministratore di fatto.

Massime di principio

  • La notifica di un avviso di accertamento a una persona fisica richiede che sia dimostrata la sua effettiva legittimazione passiva nei confronti della società o del rapporto tributario contestato.
  • La mera qualità di socio, anche di fatto, non comporta automaticamente la qualità di amministratore né la responsabilità per gli obblighi tributari della società.
  • Per qualificare un soggetto come amministratore di fatto occorre provare l'esercizio concreto, continuativo e significativo di poteri tipici di gestione e rappresentanza, non semplici indizi di partecipazione o influenza.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento sulla presunta amministrazione di fatto, deve indicare e dimostrare gli elementi specifici che collegano il destinatario all'esercizio delle funzioni amministrative.
  • In assenza di tale prova, l'avviso notificato al presunto amministratore di fatto può essere dichiarato nullo per difetto di legittimazione passiva.

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