Ordinanza n. 1313/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di rigetto della concessione della cittadinanza italiana del 13.07.2022, notificato il 07.09.2022 K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 13 luglio 2022 e notificato il 7 settembre 2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il giudizio non viene definito nel merito. Il Collegio, nell'ambito della programmazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, ha rilevato la necessità di verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa, nonché la conformità degli atti e dei documenti alle regole del processo amministrativo telematico. Ha inoltre constatato che non era stato depositato il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego impugnato.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. Le parti devono fornire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, chiarimenti sull'effettiva persistenza dell'interesse a ricorrere, segnalando eventuali situazioni idonee a definire il giudizio con una pronuncia in rito. Inoltre, è stato ordinato alla pubblica amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento amministrativo relativo al diniego impugnato, ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a. La causa non è stata definita nel merito né è stata adottata una pronuncia sull'annullamento dell'atto.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto degli adempimenti processuali richiesti alle parti.
Utilizzato come base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
Richiamato in relazione alla disciplina della trattazione e al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a sostegno della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito della programmazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice amministrativo può onerare le parti di chiarire la persistenza dell'interesse a ricorrere e di segnalare eventuali sopravvenienze idonee a determinare una definizione in rito.
- Quando il fascicolo del procedimento amministrativo non è presente agli atti, il giudice amministrativo può ordinarne il deposito all'amministrazione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per l'adempimento.
Come è indicizzato
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