Cassazione Penale, Ordinanza n. 27377/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per i reati contestati e rideterminato, in senso più favorevole, la pena. I primi due motivi riguardavano la responsabilità penale per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, ma la Corte rileva che si trattava di censure sostanzialmente reiterative dell'appello e non confrontate con la motivazione della decisione impugnata, che aveva correttamente ravvisato tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie, inclusa la resistenza attiva e la presenza di più persone. Il terzo motivo denunciava un vizio di motivazione sulla pena, in particolare sugli aumenti per continuazione, ma la Corte osserva che la pena era già stata ridotta in appello proprio per adeguarla al concreto disvalore della condotta. L'ultimo motivo lamentava la mancata diminuzione della metà sull'aumento per continuazione relativo alla contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., in applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.; la Corte ha però escluso l'interesse concreto del ricorrente, perché la pena complessiva effettivamente irrogata risultava comunque più favorevole di quella che sarebbe derivata dall'applicazione della diminuzione invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla responsabilità perché meramente ripetitivi dell'appello e non specificamente confrontati con la motivazione di merito; ha ritenuto infondato, o comunque privo di specifico interesse, il motivo sulla pena, poiché la Corte territoriale aveva già ridotto il trattamento sanzionatorio; ha infine escluso l'utilità concreta della censura sulla mancata diminuzione ex art. 442, comma 2, c.p.p., perché la pena finale era già più favorevole di quella teoricamente dovuta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come fattispecie di resistenza attiva a pubblico ufficiale, della quale la sentenza impugnata aveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi.
Richiamato come fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte evidenzia la corretta motivazione di merito anche quanto alla presenza di più persone.
Indicata come contravvenzione oggetto dell'aumento per continuazione censurato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della diminuzione della metà sull'aumento per continuazione; la Corte esclude un interesse concreto alla censura perché la pena finale era già più favorevole.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre le doglianze d'appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione sulla responsabilità non è configurabile quando la sentenza di merito abbia dato conto degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici e il ricorso non indichi puntuali errori logico-giuridici della decisione.
- Le censure sulla determinazione della pena devono misurarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata; se la pena è stata già ridotta dal giudice di merito per adeguarla al disvalore del fatto, la doglianza può risultare priva di specificità o di rilevanza.
- Una doglianza è inammissibile per difetto di interesse quando, anche accogliendola, non potrebbe derivare al ricorrente un trattamento più favorevole rispetto a quello già applicato.
- La diminuzione prevista per il rito abbreviato sull'aumento per continuazione opera solo se la sua invocazione sia concretamente idonea a incidere in senso favorevole sul trattamento sanzionatorio complessivo.
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