Cassazione Penale, Sentenza n. 31281/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già amministratore delegato e poi presidente del consiglio di amministrazione di una società fallita, era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale e per causazione del dissesto mediante operazioni dolose, con pena detentiva e interdizione dagli uffici direttivi. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro censure: 1) erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. e vizio di motivazione sulla ritenuta disponibilità delle scritture contabili non consegnate al curatore, sostenendo che la contabilità fosse stata trattenuta dalla commercialista e che la motivazione fosse contraddittoria e illogica; 2) erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. e dell'art. 43 c.p. per insussistenza del dolo specifico nella sottrazione/occultamento delle scritture, poiché il debito fiscale sarebbe stato comunque ricostruibile tramite documentazione dell'Agenzia delle Entrate; 3) erronea applicazione dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. e dell'art. 43 c.p. sulla bancarotta per operazioni dolose, contestando la volontarietà degli inadempimenti fiscali e richiamando le richieste di dilazione; 4) erronea applicazione delle norme sulle pene sostitutive e vizio di motivazione sul diniego del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sostenendo che la richiesta fosse ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello e che il rigetto fosse apodittico, fondato su precedenti ormai estinti nei loro effetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta impropria da operazioni dolose. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo ammissibile la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità anche se formulata per la prima volta in appello, e ha giudicato insufficiente la motivazione del diniego, perché la Corte territoriale aveva valorizzato in modo apodittico la gravità del fatto e i precedenti penali senza una concreta prognosi sulla funzione rieducativa e sull'adempimento delle prescrizioni. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente al punto concernente il diniego della pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame su tale profilo; nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 2, l. fall.
ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili
La bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di profitto o di danno; la prova del dolo può essere indiretta e desunta dalle circostanze concrete.
art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall.
Le operazioni dolose possono consistere nel sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali; è sufficiente il dolo generico, mentre il dissesto deve essere prevedibile, non necessariamente voluto.
Richiamato in relazione all'elemento soggettivo dei reati fallimentari, distinto tra dolo specifico e dolo generico a seconda della fattispecie.
Norma richiamata per inquadrare le pene sostitutive delle pene detentive brevi.
I criteri di commisurazione della pena devono essere considerati anche ai fini della valutazione dell'applicabilità della pena sostitutiva.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dalla difesa e dalla Corte in tema di sostituzione/conversione della pena e di possibilità di proporre l'istanza anche in appello.
art. 56-bis l. 24 novembre 1981, n. 689
Citato nel ricorso tra le norme sulla disciplina delle pene sostitutive.
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
La sostituzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice fondata su rieducazione, prevenzione del reato e assenza di fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni.
art. 59 l. 24 novembre 1981, n. 689
Citato nel ricorso tra le norme sulla disciplina delle pene sostitutive.
La disciplina procedurale delle pene sostitutive è letta come non condizionata da un'istanza necessaria dell'imputato, ma dall'interpello del giudice quando occorra.
Richiamato per l'apparente antinomia tra ammissibilità dell'istanza di pena sostitutiva in appello e preclusione dell'appello nei casi in cui il lavoro sostitutivo sia stato applicato in primo grado.
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
La disposizione transitoria non limita la deducibilità della richiesta di pena sostitutiva ai soli casi di sopravvenienza della disciplina in appello; regola solo i casi di sopravvenienza della facoltà nel corso del giudizio.
Richiamato indirettamente dall'art. 598-bis c.p.p. sul perimetro devolutivo dell'impugnazione.
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
Disposizione neutra, che regola le forme di introduzione della richiesta di sostituzione ma non restringe il tema della sua proponibilità in appello.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica, l'accusa assolve l'onere probatorio dimostrando il mancato rinvenimento o la mancata consegna delle scritture nel periodo in cui l'imputato era amministratore; spetta poi alla difesa fornire la prova delle vicende che abbiano impedito la consegna o la conservazione della contabilità.
- L'eventuale asserita trattenuta della contabilità da parte di un professionista non basta, di per sé, a escludere la responsabilità dell'amministratore se non è dimostrato un oggettivo impedimento alla restituzione, né risultano atti idonei a sollecitarla o pretenderla formalmente.
- Il dolo specifico nella bancarotta documentale può essere desunto in via indiretta da circostanze fattuali che evidenzino la finalizzazione dell'occultamento alla sottrazione della ricostruzione patrimoniale o delle vicende gestionali; non è necessario un riscontro diretto della finalità soggettiva.
- La natura erariale dei principali crediti non esclude che l'occultamento delle scritture sia strumentale al pregiudizio dei creditori e alla difficoltà di ricostruzione del passivo, poiché non vi è automatica coincidenza tra debito fiscale e passivo fallimentare né certezza dei tempi di emersione del credito erariale nella procedura.
- Ai fini della bancarotta per operazioni dolose, il sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali può integrare una scelta gestionale dolosa di autofinanziamento illecito, ove sia consapevole e idonea ad aggravare o causare il dissesto; non occorre il dolo specifico di voler fallire, essendo sufficiente la prevedibilità del dissesto.
- Le richieste di dilazione o rateizzazione non escludono la volontarietà della condotta quando il comportamento complessivo mostri una prassi sistematica di omissione e l'inadempimento dei piani concordati; ciò può confermare che il debito sia stato semplicemente rinviato e aggravato.
- La richiesta di pena sostitutiva può essere proposta per la prima volta in appello, salvo che vi sia stata una preclusione espressa derivante da un precedente interpello del giudice e da un diniego dell'imputato; in mancanza, non esiste una regola generale che imponga la proposizione in primo grado.
- Nel valutare le pene sostitutive, il giudice deve compiere una prognosi concreta e motivata sulla maggiore idoneità rieducativa rispetto alla pena detentiva, sul rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni; i precedenti penali non bastano da soli se non sono illustrati in modo specifico e collegati a elementi negativi concreti.
- La gravità del fatto e i precedenti possono ostare alla sostituzione della pena solo se la motivazione spiega in modo coerente perché essi rendano inadeguata la finalità rieducativa o facciano temere l'inadempimento delle prescrizioni; un richiamo apodittico è insufficiente.
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