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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4359/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna del 03/05/2023 ritenendo l'opposizione proposta fuori termine. Il difensore dell'imputato ha dedotto errata applicazione dell'art.170 c.p.p. e della L. 890/1982, sostenendo che la notifica era stata fatta ad un difensore nominato d'ufficio e che l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del decreto in una data successiva; ha quindi contestato la regolarità del perfezionamento della notifica tramite il mero invio dell'avviso di deposito e ha rilevato la tempestività dell'opposizione tenuto conto della ricezione effettiva dell'avviso e del periodo feriale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse dato per perfezionata la notifica sulla base della sola spedizione dell'avviso di deposito, invece che sulla prova della ricezione dell'avviso (raccomandata con avviso di ricevimento - CAD). Richiamando orientamenti recenti e le Sezioni Unite civili, la Corte ha stabilito che, nel caso di mancata consegna o consegna a terzi, la notifica non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della raccomandata informativa e che è necessaria la prova certa della effettiva ricezione da parte del destinatario. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Sulmona, che dovrà acquisire prova della ricezione dell'avviso di deposito ovvero dichiarare ammissibile l'opposizione e procedere al relativo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Riguarda il momento perfezionativo della notifica a mezzo posta: la Corte interpreta che, in caso di mancata consegna al destinatario o consegna a terzi, non è sufficiente la sola spedizione dell'avviso di deposito; occorre la prova della effettiva ricezione.

  • Legge 20/11/1982, n. 890 (art. 7 e art. 8)

    Disciplina le notifiche a mezzo posta. La Corte richiama la differenza tra la procedura per consegna a terzi (art.7) e le ipotesi di rifiuto o assenza (art.8) e afferma che l'adempimento formale della ricezione dell'avviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento è essenziale per la prova del perfezionamento della notifica.

  • art. 459, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica personale del decreto penale di condanna: la Corte rileva che il decreto risultava notificato anche personalmente secondo il citato articolo, ma contesta la presunta efficacia della notifica ritenuta dal giudice di merito sulla base della sola spedizione dell'avviso.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna; la Corte sottolinea l'importanza della determinazione del dies a quo in relazione alla effettiva conoscenza dell'atto.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 346/1998

    Rilevata come principio richiamato: l'obbligo di comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è diretto a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto e quindi la compatibilità della procedura notificatoria con i principi costituzionali.

  • Sezioni Unite Civili, sent. n. 10012 del 15/04/2021

    Giurisprudenza di riferimento che afferma la necessità della prova dell'avviso di ricevimento (CAD) per ritenere perfezionata la notifica in caso di mancata consegna o consegna a terzi; la Corte accoglie tale principio.

Massime di principio

  • La notifica a mezzo servizio postale, quando l'atto non viene consegnato direttamente al destinatario o viene consegnato a terzi, non si perfeziona con la sola spedizione dell'avviso di deposito: è necessaria la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso (raccomandata con avviso di ricevimento/CAD).
  • Per valutare la tempestività di un'impugnazione (es. opposizione a decreto penale) il termine decorre dalla data di effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato; senza prova della ricezione dell'avviso, non può presumersi la conoscenza.
  • La distinta qualifica del difensore (difensore di fiducia nominato solo contestualmente all'opposizione vs difensore originariamente destinatario della notifica) è rilevante: se la notifica è stata inviata a difensore d'ufficio diverso, ciò può incidere sulla decorrenza dei termini.
  • In presenza di contestazioni sulla notifica postale è opportuno produrre immediatamente in giudizio la prova del ritiro/avviso di ricevimento o richiedere accertamenti all'ufficio postale; l'assenza di tali prove può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Quando il provvedimento oggetto di notifica è assuntivamente decisivo per i diritti di difesa (es. decreto penale di condanna notificato inaudita altera parte), il giudice deve essere particolarmente rigoroso nell'accertare l'effettiva conoscibilità dell'atto.
  • Se si è in situazione analoga, è consigliabile: (a) verificare e acquisire il CAD o altre prove di ricezione; (b) documentare la data in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza; (c) impugnare tempestivamente e, se necessario, proporre ricorso in Cassazione se il giudice di merito dà per perfezionata la notifica senza prova di ricezione.

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