Ordinanza n. 411/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7380/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'esclusione dalla procedura concorsuale per inosservanza della prescrizione relativa al codice a barre dell'elaborato scritto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione dell'esclusione dalla procedura concorsuale. L'esclusione derivava dall'inosservanza della prescrizione del bando relativa al codice a barre del questionario a risposta multipla utilizzato per la prova scritta. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso di primo grado o nell'appello; la decisione cautelare si concentra sull'assenza del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Sebbene la graduatoria definitiva non fosse ancora stata pubblicata, la struttura della procedura concorsuale — articolata in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli — consentiva di preservare l'utilità della decisione di merito. In caso di eventuale accoglimento del ricorso, sarebbe stato infatti possibile procedere alla correzione dello scritto già svolto dal candidato e all'esame dei suoi titoli, rendendo non necessaria la sospensione cautelare dell'esclusione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Il periculum in mora può essere escluso quando, anche in assenza di una misura cautelare immediata, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta ancora di preservare concretamente l'utilità della decisione, mediante il compimento delle sole attività concorsuali necessarie, come la correzione della prova scritta e la valutazione dei titoli.
- Nelle procedure concorsuali articolate in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli, la mancata pubblicazione della graduatoria definitiva non determina automaticamente il periculum in mora se il candidato escluso può essere scrutinato successivamente, in caso di accoglimento del ricorso, senza dover rinnovare l'intera procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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