Cassazione Penale, Sentenza n. 39212/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, finalizzato alla confisca allargata di euro 2.767.538,20 ritenuti provento del reato di riciclaggio commesso tramite la societa' Marzano Costruzioni s.r.l. La difesa denunciava: (i) vizio di motivazione e contraddittorieta' rispetto alla individuazione e modalita' di applicazione del vincolo (in particolare mancato sequestro della "Villa S. Giuseppe" di proprietà della societa' e apprensione di beni personali); (ii) carenza o omissione di motivazione del provvedimento originario (GIP) sul "periculum in mora" e illegittimo integrazione della motivazione da parte del Tribunale di riesame.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo rilievo (scelta e modalita' di esecuzione del sequestro) la Corte ritiene che la critica attenga alla selezione dei beni e alle modalita' esecutive, profili riservati alla fase applicativa e non sindacabili in sede di legittimita' per questioni di fatto o di opportunita'. Sul secondo rilievo (periculum in mora) la Corte ritiene infondato il motivo: il provvedimento genetico conteneva una motivazione (sebbene non aggiornata alla piu' recente giurisprudenza), e il Tribunale del riesame ha legittimamente integrato e precisato le ragioni del rischio di dispersione richiamando la sistematicita' e serialita' delle condotte, la pianificazione criminosa e l'inaffidabilita' della prevenuta circa la conservazione dei beni. Per tali ragioni l'impugnazione e' dichiarata infondata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
citato come base per la trattazione con contraddittorio cartolare
norma richiamata per giustificare la trattazione del ricorso con contraddittorio esclusivamente cartolare; non incide sul merito della misura cautelare reale
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
richiamato nel testo in combinato disposto con art. 324, comma 7
stabilisce i requisiti di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo e le conseguenze della omessa motivazione
Codice di procedura penale, art. 324, comma 7
richiamato nel testo in combinato disposto con art. 309, comma 9
indica le conseguenze processuali in caso di vizio di motivazione nelle impugnazioni cautelari reali; la carenza totale della motivazione e' causa di nullita'
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (principi Capasso ed Ellade)
richiamate come orientamento consolidato
principio secondo cui il tribunale del riesame non puo' integrare una motivazione completamente mancante del decreto di sequestro; se la motivazione e' presente ma carente, il riesame puo' completarla entro i limiti stabiliti
Giurisprudenza di legittimita' (es. Sez. 3, n. 30405/2016; Sez. 2, n. 44504/2015; Sez. 3, n. 3038/2023)
citate nella sentenza come precedenti rilevanti
confermano che il sindacato di legittimita' sulle misure reali e' limitato alle violazioni di legge e all'omessa o apparente motivazione; le questioni esecutive e la scelta dei beni da sequestrare attengono all'esercizio applicativo della misura e, in generale, al giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali esercita un sindacato prevalentemente di diritto: non e' luogo per riesaminare la scelta dei beni da sottoporre a sequestro o valutare alternative esecutive di carattere tecnico/fattuale
- Se il provvedimento di sequestro preventivo contiene motivazione almeno parziale sul periculum in mora, il tribunale del riesame puo' integrarla e precisarla; se invece la motivazione e' totalmente mancante, tale carenza determina la nullita' radicale del provvedimento che non puo' essere sanata dal riesame
- Le esigenze di adeguatezza e proporzionalita' nelle modalita' esecutive del sequestro sono principalmente di competenza del giudice procedente e delle autorita' esecutive; eventuali contestazioni sulle modalita' di esecuzione trovano rimedio con istanze al giudice dell'esecuzione
- Per giustificare il periculum in mora anche a distanza temporale dai fatti e' utile dimostrare elementi di serialita', sistematicita' e pianificazione criminosa, nonche' l'inaffidabilita' del soggetto quanto alla conservazione dei beni
- Nelle impugnazioni cautelari reali e' essenziale distinguere tra vizi di legittimita' (sindacabili in Cassazione) e valutazioni di merito o di fatto (non sindacabili): le difese devono mirare a far emergere omissioni o vizi formali/giuridici della motivazione
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