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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27863/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per truffa. Ha dedotto, con unico motivo, violazione degli artt. 533 c.p.p. e 640 c.p. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, sostenendo che la prova fosse insufficiente. Ha inoltre eccepito la remissione tacita della querela, assumendo che la mancata comparizione delle persone offese nel giudizio di primo grado dovesse valere come rinuncia alla querela. La Corte ha rilevato che il giudizio di merito era stato definito con rito abbreviato e che le persone offese non erano state citate come testimoni; ha quindi ritenuto infondata la tesi della remissione tacita, precisando che tale effetto si collega solo alla mancata comparizione del querelante citato specificamente come testimone e non per altro titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla valutazione della prova e alla tenuta della motivazione, osservando che la Corte di appello aveva reso motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in linea con la sentenza di primo grado in presenza di doppia conforme. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la dedotta remissione tacita della querela, perché le persone offese non erano state citate come testi e il rito era abbreviato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della correttezza dell'affermazione di responsabilità; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo la motivazione di merito completa e razionale.

  • art. 640 c.p.

    È la norma incriminatrice dei reati contestati; la Corte conferma che gli elementi fattuali accertati integrano la truffa.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che riprenda e confermi quella di primo grado è fisiologica e, se completa e logicamente coerente, non è censurabile in cassazione sotto il profilo della mera rivalutazione del fatto.
  • La censura sulla sufficienza della prova è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione degli apprezzamenti di fatto, se la motivazione di merito è immune da contraddizioni manifeste o illogicità evidenti.
  • La remissione tacita della querela per mancata comparizione del querelante presuppone che la persona offesa sia stata citata a comparire specificamente come testimone; la semplice mancata presenza in udienza, se la citazione era per altro titolo o se non vi è stata citazione come testimone, non è sufficiente a produrre tale effetto.
  • Nel giudizio abbreviato, la mancata comparizione delle persone offese non consente di per sé di desumere una remissione tacita della querela se non risulta la loro citazione nelle forme rilevanti ai fini dell'istituto.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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