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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di un lavoratore già dipendente di un ente pubblico poi passato alle dipendenze di privati, volto a ottenere dall'INPS la pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria computando anche gli aumenti di valutazione maturati nel Fondo FFSS. La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'AGO ex art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, dovessero considerarsi solo i contributi versati per il servizio effettivamente prestato e non anche i contributi figurativi o gli aumenti convenzionali di anzianità riconosciuti nel Fondo di provenienza, con conseguente carenza dell'anzianità contributiva necessaria per la pensione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione degli artt. 241 e 124, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per avere interpretato la locuzione 'periodo prestato' come servizio effettivo e non come servizio utile; violazione dell'art. 125 d.P.R. n. 1092/1973 e della l. n. 322/1958, per avere escluso il trasferimento alla nuova gestione anche della provvista corrispondente alla contribuzione figurativa; questione di legittimità costituzionale degli artt. 241, 142, comma 1, e 125, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per asserita disparità di trattamento rispetto al lavoratore rimasto sempre alle dipendenze delle FFSS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, affermando che l'art. 124, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, applicabile ratione temporis, con l'espressione 'per il periodo di servizio prestato' si riferisce al solo servizio effettivo e non al servizio utile. Di conseguenza, la posizione assicurativa costituita presso l'INPS deve essere alimentata solo dai contributi effettivamente versati nel Fondo di provenienza e non anche dai contributi figurativi. La Corte ha richiamato un precedente conforme della Cassazione e la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2018, che aveva escluso la violazione dell'art. 3 Cost., ritenendo legittima la scelta legislativa di valorizzare solo il servizio effettivo, lasciando agli aumenti convenzionali un diverso ruolo nella determinazione dell'indennità una tantum. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per sopravvenienze giurisprudenziali, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 124, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973

    "per il periodo di servizio prestato"

    la locuzione si riferisce al solo servizio effettivo e non al servizio utile; la posizione assicurativa presso l'AGO si costituisce quindi con i soli contributi effettivamente versati nel Fondo di provenienza, non con quelli figurativi

  • art. 125 d.P.R. n. 1092/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere il trasferimento della provvista anche quanto alla contribuzione figurativa; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva

  • l. n. 322/1958

    richiamata in relazione al trasferimento della posizione assicurativa dopo la soppressione del Fondo FFSS

  • art. 241 d.P.R. n. 1092/1973

    invocato insieme all'art. 124 per sostenere che il periodo computabile dovesse includere il servizio utile

  • artt. 42 e 52 d.P.R. n. 1092/1973

    richiamati come disposizioni che valorizzano i particolari servizi ai fini della indennità una tantum, a conferma del bilanciamento legislativo tra tutela previdenziale e sostenibilità degli oneri

  • art. 3 Cost.

    la Corte costituzionale ha escluso che l'interpretazione adottata determini una irragionevole disparità di trattamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel sistema di trasferimento della posizione assicurativa dall'originaria gestione pubblica all'AGO, la locuzione normativa che fa riferimento al 'servizio prestato' va interpretata in senso restrittivo come servizio effettivamente svolto, salvo diversa previsione legislativa.
  • La posizione assicurativa trasferita alla gestione generale non comprende automaticamente i benefici figurativi o gli aumenti convenzionali di anzianità maturati nella gestione di provenienza, ove la legge li colleghi solo al servizio effettivo ai fini del computo contributivo.
  • La scelta del legislatore di valorizzare il solo servizio effettivo, pur in presenza di servizi particolarmente gravosi, è espressione di discrezionalità legislativa e non integra di per sé violazione del principio di eguaglianza se accompagnata da un diverso meccanismo compensativo.
  • In tema di legittimità costituzionale, la censura di disparità di trattamento non può essere accolta quando l'assetto normativo risulti sorretto da un ragionevole bilanciamento tra tutela previdenziale e sostenibilità degli oneri.
  • Quando una questione di diritto è già stata risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità e da quella costituzionale, il ricorso che non offra argomenti nuovi idonei a superare tali approdi deve essere respinto.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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