Cassazione Civile, Ordinanza n. 12115/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condòmino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un condòmino, di una delibera assembleare adottata dal condominio in data 6 ottobre 2017. Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande e condannato l'attrice alle spese. In appello, la parte soccombente aveva chiesto la riforma integrale della decisione, reiterando i motivi già dedotti contro la delibera. Il condominio, costituitosi, aveva chiesto il rigetto dell'appello e, in sede conclusiva, aveva eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per tardiva iscrizione a ruolo. La Corte d'appello ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello perché l'iscrizione a ruolo era avvenuta l'undicesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione e, pur essendo state prodotte ricevute telematiche attestanti la consegna della richiesta al sistema in data anteriore, non era stato ritenuto provato che l'esito negativo dipendesse da un malfunzionamento del sistema e non da errore procedurale della parte. Nel ricorso per cassazione è stata denunciata l'erronea interpretazione e applicazione delle norme sul processo telematico, in particolare dell'art. 13 d.m. n. 44/2011 e dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, sostenendosi che il deposito si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna e che, una volta generata tale ricevuta, non potrebbe ritenersi travolto il deposito per il successivo rifiuto della cancelleria; inoltre, la parte ha lamentato che non fosse identificabile l'errore materiale ostativo e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la rimessione in termini nonostante fosse stata invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo perché, nel deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento del deposito ai fini della tempestività, con effetto provvisorio subordinato agli esiti successivi, e perché, nel caso concreto, risultava che la parte aveva tempestivamente reiterato la procedura e aveva anche chiesto la rimessione in termini. Ha quindi censurato la Corte d'appello per avere dichiarato improcedibile l'appello invece di esaminarlo nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà decidere sull'appello e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il deposito telematico si considera avvenuto al momento della ricevuta di avvenuta consegna
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia
la Corte lo assume come norma decisiva per affermare che la ricevuta di avvenuta consegna segna il perfezionamento del deposito ai fini della tempestività, pur con efficacia provvisoria subordinata agli esiti successivi
citata quale legge di conversione del d.l. n. 179/2012
art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.
richiamato dalla norma sul deposito telematico per la disciplina del computo dei termini
richiamato per affermare che la rimessione in termini è compatibile con la perentorietà del termine, essendo prevista proprio per l'ipotesi di decadenza incolpevole
indicato come base della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, il deposito si considera tempestivamente perfezionato quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, purché la parte abbia eseguito l'attività entro la fine del giorno di scadenza.
- La ricevuta di avvenuta consegna produce un effetto anticipato meramente provvisorio: se le successive fasi del deposito non si perfezionano con esito positivo, il deposito diviene inefficace e la parte deve attivarsi senza ritardo, reiterando l'invio o chiedendo tempestivamente la rimessione in termini.
- Quando il rifiuto o l'esito negativo del deposito telematico sia seguito da un'immediata ripresa della procedura e sia stata chiesta la rimessione in termini, non è corretto dichiarare l'impugnazione improcedibile solo perché non sia stata ancora verificata in modo analitico la causa dell'errore se la tempestiva iniziativa della parte risulta comunque documentata.
- La perentorietà del termine non esclude la rimessione in termini: l'istituto opera proprio in relazione alla decadenza da termine perentorio, quando l'inosservanza non sia imputabile alla parte.
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